Liti familiari e delitto di maltrattamenti in famiglia
Differenze
Nei reati di violenza domestica, e più in generale di violenza di genere, la prova – come noto – sia di regola costituita dalla testimonianza della persona offesa, visto che le condotte vessatorie si sviluppano in un contesto chiuso, cui spesso nessuno assiste, bastando quindi un’agevole attività di accertamento e interpretazione delle dinamiche della relazione tra autore e vittima, al fine di individuarne la disparità (economica, psicologica, sociale, culturale, fisica, ecc.), ivi inscrivendovi, se ve ne sono, singoli episodi costituenti di per sé reati. Se si opera questo esame, anche rappresentando la personalità e i modelli comportamentali riguardanti i ruoli di genere e familiari dei protagonisti, si evita di confondere il delitto di maltrattamenti con le liti familiari, lì dove vi sono i primi quando emerge un rapporto di gerarchia e di potere, dunque di sopraffazione di un soggetto su un altro; mentre vi sono le seconde quando le parti sono in posizione paritaria e simmetrica. Alcuni criteri per cogliere la differenza sono, ad esempio, che vi siano o meno l’accettazione del punto di vista dell’altro; che si ripeta o meno, con modalità prestabilite, la soccombenza sempre dello stesso soggetto; che vi sia la sensazione di paura solo di uno dei due.
Ai fini della configurazione dell’elemento oggettivo del reato, allorché la sopraffazione nelle sue diverse forme si sia dipanata nell’arco di un lungo tempo e sia stata intervallata da pause determinate dai ricoveri dell’imputato. Perché la fattispecie possa dirsi integrata, non è affatto richiesta la sistematicità di condotte plurime, isolatamente inquadrabili come atti di violenza, ma è sufficiente che il comportamento dell’autore sia volto a comprimere la libertà e l’integrità della persona offesa, attraverso forme coercitive (fisiche, morali o economiche) che ne minano l’identità, la dignità o l’autodeterminazione. Il fatto che nel capo di imputazione siano riportati in modo più circostanziato solo gli episodi più gravi, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, potrebbe descrivere soltanto la ciclicità della violenza cui era soggetta la persona offesa.
Costituisce ormai orientamento pacifico di questa Suprema Corte quello secondo il quale il reato previsto dall’art. 572 c.p., è integrato allorché siano compiuti più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria tali da determinare sofferenze fisiche o morali (Sez. 6, n. 3253 del 12/06/2018 non massimata; Sez. 6, n. 45309 del 25/09/2019 non massimata; Sez. 6, n. 13422 del 10/03/2013, 0., Rv. 267270). Il sostrato normativo sovranazionale su cui si fonda detta interpretazione, che non richiede l’illiceità in sé dei singoli episodi, già puntualmente richiamato e approfondito dalla sentenza delle Sez. U, n. 10959 del 29 gennaio 2016, P.O. in proc. C., Rv. 265893, è dato innanzitutto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (detta Convenzione di Istanbul), ratificata senza riserve con L. 27 giugno 2013, n. 77, da ritenere il più importante strumento, giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza che, nel suo Preambolo, richiamandone “la natura strutturale” la qualifica come “uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini“.
Attraverso questa chiave di lettura, dal respiro più ampio, per cui il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza costituisce “un diritto umano” (art. 3 della Convenzione), diventa inammissibile l’interpretazione limitativa e ridimensionante, proposta dal ricorso, di confinare il reato di cui all’art. 572 c.p., ai soli casi in cui vi siano continuative forme di violenza fisica, omettendo del tutto la valutazione di forme ancor più pregnanti, ma meno visibili, come la violenza psicologica o la violenza economica. D’altra parte è stata proprio la lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata del delitto in esame, fornita dalla giurisprudenza di questa Corte, ad avere evitato l’obbligo dello Stato di adeguare il nostro ordinamento alla Convenzione di Istanbul per perseguire la violenza nei confronti delle donne in contesto familiare.
In questi termini si è espresso lo stesso Grevio (Gruppo di esperte del Consiglio d’Europa incaricato di monitorare l’attuazione della Convenzione di Istanbul da parte degli Stati membri che la hanno sottoscritta) che nel primo Rapporto sull’attuazione della Convenzione di Istanbul da parte dell’Italia (presentato il 13 gennaio 2020), a legislazione sostanzialmente invariata sul punto (visto che l’art. 572 c.p., aldilà di specifici interventi, nella descrizione della condotta risale al 1930), ha valutato positivamente che la violenza domestica, la cui definizione e descrizione non compare nel codice penale, sia intesa, in linea con le norme convenzionali ratificate, come l’insieme di comportamenti vessatori che, pur singolarmente considerati, possono anche non costituire reato, senza dunque richiedere la reiterazione di atti di violenza (tra le altre Sez. 6, n. 13422 del 10/03/2016, 0., Rv. 267270; Sez. 6, n. 44700 del 08/10/2013, P., Rv. 256962). Infatti, ciò che qualifica la condotta come maltrattante, in una quadro di insieme e non parcellizzato della relazione tra autore e vittima, è che gli atti coercitivi, anche solo minacciati, operanti a diversi livelli (fisico, sessuale, psicologico o economico), siano volti a ledere la dignità della persona offesa, ad annientarne pensieri ed azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà ed autodeterminazione, anche rispetto a scelte minimali del vivere quotidiano, fino a ridurla ad essere, anche solo in parte, non più una persona, ma uno strumento di soddisfacimento di desideri e bisogni, di qualsiasi natura, del maltrattante.
Corte di Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza n. 19847 del 22 aprile 2022
