Delitto di atti persecutori: reato abituale di evento

delitto di atti persecutoriLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che nel presente articolo si riporta in commento affronta la problematica inerente al momento della consumazione del reato con riguardo al delitto di atti persecutori.

In particolare occorre stabilire se il delitto di atti persecutori si consumi nel momento in cui vengono poste in essere le condotte produttive di uno degli eventi previsti alternativamente dall’art. 612 bis, C.p., ovvero nel momento in cui si verifica uno degli eventi previsti, in via alternativa, dall’art. 612 bis, C.p.

Tale individuazione è fondamentale in quanto da tale momento inizierebbe a decorrere il termine per la proposizione della querela da parte della persona offesa.

E precisamente, a parere della giurisprudenza di legittimità e di merito, il delitto di atti persecutori è un reato abituale di evento, a struttura causale e non di mera condotta, che si caratterizza nei confronti della persona offesa, per la produzione di un evento di “danno”, consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, alternativamente per la produzione di un evento di “pericolo”, consistente nel fondato timore per l’incolumità della persona offesa o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva.

Ne consegue che ai fini della sussistenza del delitto di atti persecutori, dunque, è sufficiente il verificarsi di uno degli eventi previsti, in via alternativa, dall’art. 612 bis, C.p.

Occorre di conseguenza affermare che solo dal momento del verificarsi di uno degli eventi in questione, i quali, in quanto incidenti direttamente sulla sfera psichico-affettiva della persona offesa, sono da quest’ultima chiaramente percepibili, potrà considerarsi avvenuta la consumazione del delitto di atti persecutori.

E da tale momento inizierà il decorso del termine per proposizione querela da parte della persona offesa  entro il termine di tre mesi dal “giorno della notizia del fatto che costituisce il reato“.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 17082 Anno 2015

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