Discrimine tra il reato di maltrattamenti e quello di atti persecutori aggravati
La questione di diritto circa la qualificazione giuridica della condotta illecita posta in essere da un partner ai danni dell’altro dopo la cessazione della convivenza, pur a fronte di una situazione di condivisa genitorialità, concerne il discrimine tra il reato di maltrattamenti e quello di atti persecutori aggravati.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 2021, si è occupata della linea di demarcazione tra art. 572 cod. pen. e art. 612-bis, comma 2, cod. pen. a partire proprio dal caso delle violenze perpetrate nell’ambito di una coppia, legata sentimentalmente da pochi mesi, che conviveva solo nei fine settimana.
Il Giudice delle leggi si è poste il problema dell’ interpretazione estensiva, operata dal giudice rimettente, della nozione di «convivenza – contenuta nel più grave delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e ha ritenuto che il giudice di merito, seguendo un’interpretazione teleologica, da un lato non si fosse misurato con il dato letterale, che fissa il limite estremo della legittima interpretazione della norma penale, con riferimento ai requisiti alternativi “persona della famiglia” е “рersona comunque […] convivente“ con l’autore del reato; dall’altro lato avesse omesso di «confrontarsi con il canone ermeneutico rappresentato, in materia di diritto penale, dal divieto di analogia a sfavore del reo: canone affermato a livello di fonti primarie dall’art. 14 delle Preleggi nonché – implicitamente – dall’art. 1 cod. pen., e fondato a livello costituzionale sul principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. (nullum crimen, nulla poena sine lege stricta) (sentenza n. 447 del 1998)».
La Corte costituzionale ha affermato, dunque, in termini molto netti, e proprio con riferimento al reati di maltrattamenti, che “II divieto di analogia non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e costituisce così un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo….sicché non è tollerabile che la sanzione possa colpirlo [il consociato] per fatti che il linguaggio comune non consente di ricondurre al significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore».
Inoltre, la ratio della riserva assoluta di legge in materia penale sarebbe svuotata se si consentisse al giudice di «assegnare al testo un significato ulteriore e distinto da quello che il consociato possa desumere dalla sua immediata lettura».
Corte di Cassazione Sez. VI Penale, sentenza n. 9187 del 2023
