Il reato di maltrattamenti in famiglia
Evoluzione giuridica
Il reato previsto dall’art. 572 cod. pen. punisce: «Chiunque… maltratta una persona della famiglia…».
Si tratta di un delitto che nel Codice Zanardelli era contro la persona e nel Codice Rocco è stato collocato nel Titolo XI «Dei delitti contro la famiglia (sub capo V «Dei delitti contro l’assistenza familiare») nella prospettiva di tutelare proprio l’istituzione-famiglia, definita nella Relazione sui Libri II e III del Progetto definitivo di un nuovo codice penale «centro di irradiazione di ogni civile convivenza», mantenendo fermo lo ius corrigendi del pater familias nei confronti di moglie e figli.
La legge 1° ottobre 2012, n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote (Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minorenni contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale), al fine specifico che qui interessa, ha inserito “il convivente” tra i soggetti attivi e passivi del reato, così adattando la fattispecie penale al risalente approdo della Corte (Sez. 2, n. 320 del 01/03/1966, Palumbo, Rv. 101563) e della Corte EDU (Emonet + altri contro Svizzera, 13 dicembre 2007; Merckx contro Belgio, 13 giugno 1979) con l’obiettivo di estendere
la tutela penale, in risposta all’evoluzione sociale e nel rispetto di una lettura costituzionalmente orientata della fattispecie, anche all’interno di stabili legami affettivi.
Dalla lettura della norma si evince che la «famiglia» e la «convivenza» delineano l’ambito relazionale in cui si sviluppano precisi rapporti interpersonali ed individuano, sinteticamente, coloro che del reato di maltrattamenti possono essere autori e persone offese (così come avviene con il richiamo alle altre relazioni fondate su rapporti di autorità e affidamento) e che, per la natura e l’intensità stessa del legame, dal lato passivo rende difficile sottrarsi alle violenze e, dal lato attivo, rende facile perpetrarle.
La riforma legislativa del 2012, inserendo tra le persone tutelate anche il/la “convivente“, genera un effetto evolutivo di estremo rilievo sotto diversi profili: adegua la norma alla mutata realtà sociale dei rapporti di coppia e così depotenzia l’anacronistica collocazione sistematica della fattispecie penale tra i delitti contro la famiglia; consente, proprio a partire dal dato testuale dell’assimilazione tra familiare e convivente, l’abbandono dell’impostazione pubblicistica e funzionale della famiglia fondata sul matrimonio, delineando l’oggetto giuridico del reato e dei beni che esso garantisce secondo un’esegesi costituzionalmente (artt. 2, 3, 32 Cost.) e convenzionalmente orientata (la CEDAW, con I’ art. 16; la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, detta CEDU, con gli artt. 3 e 14; la Convenzione di Istanbul, con l’art. 3) individuandoli nell’integrità fisica e morale, oltre che nella dignità e nell’autodeterminazione, della persona (Sez.6, n. 30340 del 08/07/2022, S., non mass.; Sez.6, n. 29542 del 18/09/2020, G., Rv. 279688; Sez. 6 n. 2625 del 12/01/2016, G., Rv. 266243).
Questa interpretazione è ulteriormente avvalorata dalla riformulazione parziale della rubrica dell’art. 572 cod. pen., avvenuta sempre con la l. n. 172 del 2012, che da «maltrattamenti in famiglia» è divenuta “maltrattamenti contro familiari e conviventi” tanto da rovesciare, in modo inequivoco, la prospettiva di tutela della norma che passa dall’istituzione-famiglia alla protezione dei suoi componenti dalle violenze, fisiche e psicologiche, che vi si compiono.
La lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’unico verbo (maltrattare) che descrive la condotta, fornita dalla giurisprudenza della Corte (a partire da Sez. U, n.10959 del 29 gennaio 2016, P.O. in proc. C., Rv. 265893), ha consentito un pieno adeguamento alla Convenzione di Istanbul in quanto qualificata come l’insieme di comportamenti vessatori che, pur singolarmente considerati, possono anche non costituire reato, senza dunque richiedere la reiterazione di atti di violenza (tra le altre Sez. 6, n. 13422 del 10/03/2016, O., Rv. 267270; Sez. 6, n. 44700 del 08/10/2013, P., Rv. 256962).
Ciò che caratterizza un comportamento come maltrattante, in un quadro di insieme e non parcellizzato della relazione tra autore e vittima, è che gli atti coercitivi, anche solo minacciati o di minimale apparente portata lesiva, operanti a diversi livelli (fisico, sessuale, psicologico o economico), siano volti a ledere la dignità della persona offesa, umiliandola o limitandone la sfera di libertà anche rispetto a scelte minimali del vivere quotidiano, affinché, stante la struttura abituale del reato, si sviluppi, fino a consolidarsi, un assetto di potere discriminatorio.
L’accertamento, dunque, deve appuntarsi esclusivamente sulla condotta dell’autore, unico elemento oggettivo e descrittivo della fattispecie penale, non assumendo alcuna valenza, sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto e della sussistenza della illiceità penale, né la capacità reattiva della persona offesa (da ultimo Sez. 6, n. 30340 dell’08/07/2022, S., non mass.), né l’eventuale reciprocità delle condotte, né la concreta idoneità delle violenze di ottenere l’annientamento o la subordinazione della vittima (Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, V.; Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022, М.).
La nozione di convivente non è delineata nel codice penale o processuale penale perché, storicamente, il rapporto di convivenza, considerato un fenomeno deviante e poi a contenuto minore rispetto al matrimonio, ha assunto progressivamente diverso rilievo, di pari passo con l’evoluzione sociale e culturale, oltre che con il riconoscimento dei diritti dei conviventi e dei loro figli.
Per definire il termine convivente contenuto nell’art. 572 cod. pen. è necessario tenere conto della giurisprudenza costituzionale e delle leggi che, in vari ambiti, lo richiamano.
La giurisprudenza costituzionale (a partire da Corte cost., sent. n. 237 del 18 novembre 1986), condivisa ed assunta dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Sez. U, n. 10381 del 26/11/2020, Fialova, Rv. 280574), riconduce la convivenza alle «formazioni sociali» meritevoli di protezione giuridica, in virtù dell’art. 2 Cost., quando si fonda su una relazione affettiva, nell’ambito della platea dei valori solidaristici postulati dalle aggregazioni menzionate dalla norma costituzionale, fonte di doveri morali e sociali anche al di là della filiazione.
L’ordinamento contiene da anni numerose disposizioni (normative, regolamentari, ecc.) che si riferiscono al “convivente” e, per quello che interessa in questa sede, già dal 2001 la legge n. 154 ha introdotto gli ordini di protezione contro gli abusi familiari di cui agli artt. 342-bis cod. proc. civ. е ss. “pur se commessi da conviventi o in danno di conviventi” proprio per incrementare il catalogo delle persone offese dal reato e, di conseguenza, degli autori, al di fuori della famiglia fondata sul matrimonio. In questo modo non solo si prende atto della progressiva equiparazione nel nostro ordinamento, per via normativa o giurisprudenziale, tra famiglia e convivenza, ma anche di un’interpretazione che costituiva diritto vivente già dagli anni ’60 (Sez. 2, n.320 del 01/03/1966, Palumbo, Rv. 101563) ovverosia l’esistenza di condotte violente e maltrattanti anche nell’ambito delle cd “famiglie di fatto“, per tali intendendosi le relazioni sentimentali che, per la consuetudine dei rapporti creati, implicassero l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale nonché a ogni consorzio di persone tra le quali la relazione stretta avesse creato rapporti di solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo (Sez. 6, n. 21329 del 24/01/2007, Gatto, Rv. 236757; Sez. 6, n. 20647 del 29/01/2008, В., Rv. 239726).
Questo percorso evolutivo, che ha attraversato tutti gli ambiti del diritto per decenni, ha avuto un approdo utile, ai fini dell’ermeneusi del termine convivente contenuto nell’art. 572 cod. pen., con l’unica norma che, per la prima volta, ne introduce nell’ordinamento la nozione legale ovvero l’art. 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 («Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze») secondo cui sono “…conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.“.
Occorre chiedersi se la disposizione contenuta nell’art. 572 cod. pen. possa attingere alla citata definizione di «convivente» visto che l’art. 1, comma 36, legge n. 76 del 2016 premette che la nozione legale è enucleata «ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 36 a 67».
La risposta deve essere affermativa, non solo alla luce dei criteri ermeneutici delineati dalla Corte costituzionale nelle sopra richiamate sentenze (Corte cost. sent. n. 25 del 2019 e n. 172 del 2014), ma anche perché la I. n. 76 del 2016, per quanto rileva in questa sede, ha preso atto del diritto vivente formatosi in materia di “convivenza di fatto” (definizione criticabile che, peraltro, non ha più ragion d’essere stante l’introduzione di una specifica disciplina che regola, in parte, i contenuti e le caratteristiche di questa condizione di coppia), come si desume dalle Relazioni al disegno di legge, secondo cui la finalità della disciplina è volta a “recepire nell’ordinamento legislativo le evoluzioni giurisprudenziali già consolidate nell’ambito dei diritti e dei doveri delle coppie conviventi“. L’intenzione del legislatore, dunque, è stata quella di accreditare, nel diritto positivo, la definizione di “convivente” elaborata dalla giurisprudenza, secondo una nozione condivisa e a vocazione generale riferibile al “senso comune“, invocato dalla Corte costituzionale nella sentenza 98 del 2021, che costituisce un preciso riferimento anche per il diritto penale nel rispetto del canone interpretativo a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo.
Va ricordato che il d.lgs. n. 6 del 2017 con l’art. 1, lett. b) ha introdotto l’art. 574-ter cod. pen. («Costituzione di un’unione civile agli effetti della legge penale») che, a chiusura del Titolo XI («Dei delitti contro la famiglia»), stabilisce una generale equiparazione tra le parti delle unioni civili e i coniugi, senza menzionare i conviventi. Detta omissione, ai fini dell’interpretazione dell’art. 572 cod. pen., non assume alcuna valenza proprio grazie all’estensione testuale avvenuta con la precedente legge n. 172 del 2012.
Ulteriore e definitiva conferma della definizione di «convivente» enucleata, si trae, infine, sia dalla legge delega 27 settembre 2021, n. 134 che all’art. 1, comma 18, lett. b), delega il Governo a definire, nell’ambito dei programmi di giustizia riparativa, il «familiare», qualificando “il convivente come la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare in modo stabile e continuo“; sia dall’ art. 42 lett. d) del decreto delegato (d. lgs. n. 150 del 2022), che riprendendo la Direttiva 2012/29/UE, ha tradotto il criterio menzionato ed equiparato “il coniuge, la parte di un’unione civile ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 20 maggio 2016, n. 76, il convivente di fatto di cui all’art. 1, comma 36, della stessa legge, la persona che è legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell’offesa da un vincolo affettivo stabile, nonché i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e i familiari a carico della vittima o della persona indicata come autore dell’offesa“.
Ciò che è certo è che il convivente, in quanto tale, non acquisisce uno status perché quello che lo connota è l’avere creato uno stretto legame affettivo di coppia (che prescinde anche dall’appartenenza di sesso, diversamente da quanto previsto per le unioni civili e per il matrimonio), la cui definizione sfugge a schemi predefiniti, in quanto la convivenza è fondata su intime e personalissime scelte, differenti per ciascuna relazione, anche orientate da valutazioni economiche, culturali, sociali o religiose sempre più soggette a cambiamenti.
A questo punto è possibile delineare la definizione di convivenza, giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 572 cod. pen., che proietta il rapporto, cioè la volontà di coppia, in una dimensione di impegno e di progetto di vita, al di là che poi in concreto la stabilità si realizzi (Sez. 6, n. 8145 del 15/01/2020, S., Rv. 278358), come nel caso in cui, assunta la decisione di vivere insieme, la convivenza cessi, ad esempio, proprio per le violenze.
In sostanza ciò che qualifica detto tipo di rapporto è la spontaneità della decisione, liberamente revocabile, volta ad una comunione materiale e spirituale di vita (Sez. 6, n. 17888 dell’11/02/2021, O., Rv. 281092) che si differenzia da altre forme di condivisione, quali il matrimonio o l’unione civile, solo per la mancata adesione a vincoli giuridici da cui conseguono differenti soglie di tutela a seconda delle scelte operate di volta in volta dal legislatore (Sez. U, n. 10381 del 26/11/2020, Fialova, Rv. 280574 che al par. 4.2. richiama le sentenze della Corte EDU che già dal 1979 riconducono nella sfera applicativa dell’art. 8 CEDU, sulla protezione della vita familiare, anche i vincoli affettivi discendenti dalla convivenza di fatto).
Dalla nozione delineata discende che la convivenza non può essere esclusa quando sia sospesa o segnata da intervalli purché, però, restino intatti gli altri aspetti, materiali e spirituali, della comunione di vita e della volontà di condivisione. Questi andranno accertati dal giudice di merito in chiave fattuale tenendo conto anche della flessibilità che caratterizza questa dimensione affettiva rispetto al contesto sociale, lavorativo e alle scelte intime che muovono le condotte umane.
Sono diversi gli indicatori della convivenza elaborati nei decenni dalla giurisprudenza (civile e penale) quali: la coabitazione, cioè la vita in un alloggio comune in cui investire affettivamente (Sez. 6, n. 9663 del 16/02/2022, P., Rv. 283120); la condivisione di un’intimità che si traduce in un legame sentimentale stabile; la riconoscibilità come coppia da parte di contesti sociali e familiari; la scelta di avere figli; la responsabilità genitoriale (Sez. 6, n. 37628 del 25/06/2019, C., Rv. 276697); la reciproca assistenza economica con la messa a disposizione di un patrimonio comune (conto corrente, pagamento comune di alcune voci di spesa, mutuo, leasing ecc.) o di beni (auto, case, ecc.) o servizi (badante, babysitter, dog sitter ecc.) o intestazione di utenze; lo svolgimento di un’attività lavorativa comune (impresa, negozio, ecc.). Si tratta di indicatori che, seppure singolarmente sforniti di valenza indiziaria, potrebbero acquisirla ove valutati congiuntamente, in quanto ognuno può rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento. Infatti, la volontaria e reciproca partecipazione dell’uno alla vita dell’altro, che costituisce il nucleo del rapporto di convivenza, spesso è priva di elementi formali la cui esistenza richiede un accertamento in concreto che, al di là del foro interno dei partner, va svolto dal giudice attraverso una valutazione complessiva, e mai atomistica, di tutti gli elementi utili.
La coabitazione può essere un indice importante per individuare una convivenza affettiva stabile in quanto vi è una casa comune all’interno della quale si svolge il programma di vita condiviso, ma non è un requisito che la connota, visto che sempre più costituisce un dato recessivo (Cass. civ., Sez. 1 ord. 14151 del 04/05/2022, B./F., Rv. 664954; Cass. civ., Sez. 3 ord. 9178 del 13/04/2018, S., Rv. 648590). Infatti, la coabitazione può mancare per ragioni economiche, per condizioni oggettive, per scelte individuali, per necessità di assistenza di altri parenti, per esigenze lavorative e aspettative di studio o di carriera (come nel caso di partner che svolgono attività in città differenti e lontane o quando è la stessa natura della professione svolta a non permettere una continuativa coabitazione). Anche la Corte EDU ha ritenuto di non ravvisare «alcun fondamento per tracciare la distinzione… tra i ricorrenti che convivono e coloro che – per motivi professionali e sociali – non lo fanno… poiché… il fatto di non convivere non priva le coppie interessate della stabilità che le riconduce nell’ambito della vita familiare ai sensi dell’art. 8» (Corte EDU, Vallianatos e altri contro Grecia, 7 novembre 2013, § 73).
Al contrario, la coabitazione o la convivenza meramente anagrafica possono esistere in assenza di convivenza affettiva duratura quando dipendono da esigenze di mera opportunità, di cura, di amicizia o utilità economica (si pensi agli studenti o ai colleghi di lavoro che condividono le spese di un appartamento, ai parenti lontani che abitano nella stessa casa di famiglia, есс.).
La condotta costitutiva del reato di maltrattamenti appare indirizzata non genericamente contro una persona con cui si vive, ma contro chi ha una consuetudine di vita in comune con l’agente in una relazione intima che, attraverso condotte maltrattanti, genera un rapporto gerarchico e non paritario. Si tratta, in sostanza, di un legame strutturato su una volontà di “dominio” nel quale è dirimente soprattutto il condizionamento psicologico e manipolatorio, fondato su ricatti affettivi o economici, in cui la relazione sentimentale e/o genitoriale costituiscono una precondizione che agevola la condotta sopraffattoria dell’autore sulla persona offesa.
È proprio il rapporto di intimità, di fiducia e di affidamento, a prescindere dal legame formale, ad esporre alle vessazioni maltrattanti.
In conclusione, l’argomento letterale acquisisce una indiscutibile valenza dimostrativa allorché vede nel termine “convivenza” l’idea della condivisione di vita intesa sia nella componente materiale (comune gestione e organizzazione dei figli, del tempo, dello spazio abitativo, delle amicizie o delle attività di ciascuno dei conviventi), sia nella componente affettiva.
Corte di Cassazione Sez. VI Penale, sentenza n. 9187 del 2023

È un’evoluzione positiva perché adegua la norma alla realtà sociale, ampliando la tutela anche ai conviventi e rafforzando la protezione della dignità e dell’integrità della persona
La ringraziamo per l’intervento