L’elemento soggettivo nel reato di maltrattamenti in famiglia
Con riguardo l’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia si fa riferimento, secondo l’interpretazione della norma di cui all’art. 572 c.p. al dolo generico, e consiste nella coscienza e volontà di infliggere una serie di sofferenze alla vittima.
Invero, per ritenere integrato il dolo non è necessario comprovare la volontà di programmare una pluralità di atti idonei a cagionare sofferenze fisiche o morali, ma basta la consapevolezza dell’agente di persistere in un’attività vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima e la sua dignità (Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, Osintsev, Rv. 279326; Sez. 6, n. 12196 del 04/07/2019, Di Bono, non massimata; Sez. 6, n. 15146 del 19/03/2014, D’A., Rv. 259677).
Proprio in relazione all’elemento soggettivo del reato in questione, la condotta di minaccia, di “avversione e disprezzo”, dell’agente nei confronti della vittima e la sofferenza e la prostrazione di quest’ultima non è sufficiente ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Detto argomento, però, non solo non è sufficiente, ma rischia anche di invertire l’oggetto dell’accertamento che viene illogicamente spostato dalla volontà dell’imputato alla reazione della persona offesa. Il dolo, nel delitto in esame, non è provato dal livello di prostrazione procurato in chi subisce la condotta, anche perché questo cambia a seconda della sua personalità oltre che del tipo o del tempo del maltrattamento subito.
Ciò che, invece, costituisce oggetto dell’accertamento circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato è la volontà dell’autore di piegare e sottomettere la persona offesa, negandole libertà e dignità, affermando la propria posizione di incontrastato dominio proprio attraverso le condotte maltrattanti; cosicché l’eventuale condotta della vittima, reattiva o passiva, diventa del tutto irrilevante ed utile, al più, a fini descrittivi o sintomatici.
Corte di Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza n. 19847 del 22 aprile 2022
