Esito favorevole della messa alla prova e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
Il giudice nel dichiarare estinto il reato per esito favorevole della messa alla prova non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Tale ultima statuizione concerne una potestà riservata ad altra autorità (nella specie il Prefetto), atteso che é a tale autorità che spetta il compito di applicare la sospensione della patente nel caso di declaratoria di estinzione del reato diversa dalla morte del reo, come stabilito dall’art. 224, comma 3, cod. strada.
Come già a più riprese affermato dalla Corte di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde
dell’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (Cass., Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017; Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016; Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016).
Del resto, se é vero che il secondo comma dell’art. 168-ter cod. pen., inserito con l’art. 3, comma 11, della legge 67/2014 prevede espressamente che l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge, vi é anche, nello specifico, l’ineludibile dato della competenza assegnata al Prefetto dal citato art. 224, comma 3, Cod. Strada ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria in parola, nel caso in cui venga dichiarata una causa di estinzione del reato diversa dalla morte del reo come, appunto, quella conseguente all’esito positivo della probation.
Corte di Cassazione Sez. 4, sentenza n. 6582 del 16/02/2023