Fare sesso in auto
Si può fare sesso in auto ovvero si commette il reato di gli atti osceni in luogo pubblico?
Il dlgs n. 8/2016 infatti, ha depenalizzato il reato di cui all’art 527 c.p. ed ha trasformato gli atti osceni in luogo pubblico da reato in illecito amministrativo. La sanzione penale permane nell’ipotesi degli atti osceni posti in essere in luoghi abitualmente frequentati da minori.
Al riguardo, l’art. 527 cod. pen., nel testo infine novellato dall’art. 2, comma 1, lett. a) e lett. b) del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, prevede infatti che chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 30.000, applicandosi invece la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
A seguito della novella di depenalizzazione, pertanto, rimane come reato, punibile con la reclusione, l’atto osceno “commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori”, se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 26 aprile – 18 maggio 2017, n. 12495).
Sul punto la pronuncia numero 29239/2017 della Corte di legittimità, ove si legge invece che “rientrano nella nozione di luoghi abitualmente frequentati da minori, tutti i luoghi dove ordinariamente si svolge la socialità di essi, sul rilievo che la ratio che sostiene la disposizione è ravvisabile nell’esigenza di tutelare, oltre che il comune senso del pudore, l’integrità morale dei minori in tutti i luoghi ove gli stessi abitualmente, non solo prevalentemente, si trovino. Tali luoghi sono prima di tutto quelli specificamente destinati alla frequentazione dei minori (ossia a titolo esemplificativo, gli asili, le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i luoghi prossimi agli edifici scolastici, i recinti ricreativi all’interno dei parchi, gli impianti sportivi, gli oratori, le ludoteche e simili) cio i luoghi immediatamente riconoscibili come tali e dove i minori assiduamente si recano.
