Fatto di lieve entità
Il “fatto di lieve entità” fa riferimento all’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/90 (Testo Unico Stupefacenti). Questa fattispecie disciplina le condotte di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti che, per le loro caratteristiche, presentano una ridotta offensività (sia per i mezzi e le modalità dell’azione e sia per la detenzione di quantitativi ridotti e il basso principio attivo della droga).
Si ribadisce che in materia di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e della conseguente determinazione della pena da infliggere in concreto in misura proporzionale all’offesa, il giudice, allo scopo di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in particolare in ordine ai mezzi, modalità e circostanze dell’azione, alla qualità e quantità della sostanza, anche con riferimento alla percentuale di purezza della stessa (così, tra le molte, Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar, Rv. 273823).
La Corte ha in particolare escluso (Sez. 6, n. 42734 del 26/09/2019, Chebby, n.m.) la ricorrenza dell’ipotesi della lieve entità laddove il concreto contesto risulti chiaramente caratterizzato dalla sistematica propensione del prevenuto allo spaccio in favore di terzi, soprattutto ove lo spaccio abbia ad oggetto droghe «pesanti» (in quel caso eroina, in questo cocaina/crack), nonché nel caso in cui, oltre al dato ponderale, risulti l’utilizzo di un immobile diverso dall’abitazione del ricorrente, destinato alla custodia della sostanza stupefacente e allo spaccio della stessa, tanto che vi vennero rinvenuti sostanze, materiali e strumenti per la suddivisione in dosi, dunque di modalità indicative di una attività stabile, sistematica e organizzata (Sez. 3, n. 9132 del 21/01/2025, Pino, n.m.)
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 9058 del 2026
