Giudizio di appello: l’istituto della messa alla prova

giudizio di appelloSecondo l’oramai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di appello l’imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all’art. 168 bis C.p., attesa l’incompatibilità del nuovo istituto con il sistema delle impugnazioni e la mancanza di una specifica disciplina transitoria.

Né la mancata previsione dell’applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, implica alcuna lesione del principio di retroattività della lex mitior da riferirsi esclusivamente alle disposizioni che definiscono i reati e le pene.

Va infatti ricordato che il nuovo art. 464 bis, comma 2, C.p.P., introdotto dalla Legge n. 67 del 2014, prevede che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova possa essere proposta, oralmente o per iscritto, “fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 o 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio“, dovendo conseguentemente essere ritenuta tardiva la richiesta formulata oltre detti specifici momenti processuali.

In tal senso la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, ha chiarito che il beneficio dell’estinzione del reato, connesso all’esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un iter processuale alternativo alla celebrazione del giudizio e quindi appare assolutamente legittima la scelta del legislatore di non avere introdotto una disciplina transitoria (con riguardo al giudizio di appello ) che, se avesse ritenuto di applicare la nuova normativa oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento, sarebbe inevitabilmente andata in contrasto con la ratio dell’istituto e avrebbe vanificato le attività processuali compiute sino a quel momento.

Peraltro, successivamente alla Legge n. 67 del 2014, è entrata in vigore la Legge 11 Agosto 2014, n. 118 che ha introdotto nella Legge n. 67 del 2014 l’art. 15 bis (Norme transitorie), previsione concernente, tuttavia, il solo Capo III della legge e la disciplina ivi stabilita di sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, ma non il Capo II relativo alla messa alla prova, confermando non esserci stato da parte del legislatore alcun ripensamento quanto alla individuazione del termine finale di presentazione dell’istanza di cui all’art. 464 bis, comma 2, C.p.P.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 54167 Anno 2016

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