Grossolanità della contraffazione e le opere di ingegno

grossolanità della contraffazioneLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la tematica della grossolanità della contraffazione nell’ambito del delitto di detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto di cui all’ art. 474 del Codice Penale.

Sulla base del consolidato orientamento della Suprema Corte di legittimità, per il quale integra il delitto di cui all’ art. 474 Codice Penale la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della grossolanità della contraffazione, considerato che l’art. 474 Codice Penale tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio.

Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’ inganno non ricorrendo quindi l’ ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Si è anche chiarito che il delitto di ricettazione ( di cui all’ art. 648 Codice Penale) e quello di commercio di prodotti con segni falsi ( di cui all’ art. 474 Codice Penale) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.

Corte di Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 4795 Anno 2017

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