Il risarcimento del danno ovvero le condotte riparative delle conseguenze dannose o pericolose del reato
Il risarcimento del danno ovvero le condotte riparative delle conseguenze dannose o pericolose del reato sono entrambi requisiti fondamentali nel procedimento con messa alla prova?
Nel caso di specie il Giudice per le indagini preliminari ha ammesso l’imputato alla sospensione del procedimento con messa alla prova e poi, con la sentenza impugnata, ha dichiarato la estinzione dei reati, senza che né nell’originaria richiesta né nella sentenza vi fosse cenno alcuno alle prescrizioni inerenti al risarcimento del danno ovvero alle condotte riparative delle conseguenze dannose o pericolose del reato, prescrizioni che costituiscono requisito essenziale per l’instaurazione di quel rito speciale e per la conseguenze adozione della sentenza finale di proscioglimento dell’imputato
L’art. 168-bis, secondo e terzo comma, cod. pen. stabilisce che «La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità».
La lettera della norma è chiara nell’indicare quali siano le prestazioni che vanno indicate nella richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento e la cui esistenza e contenuto vanno poi verificate dal giudice in sede di ammissione alla messa alla prova e di valutazione finale.
Solo il risarcimento del danno causato dal reato rappresenta una eventualità che in concreto può mancare, non potendo essere assenti gli altri requisiti necessari per la messa alla prova: prescrizioni multiple dalla verifica del cui rispetto dipende l’emissione della sentenza dichiarativa della estinzione del reato a mente dell’art. 464-septies cod. proc. pen.
Applicando tali criteri interpretativi, va rilevato come, nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari, nel valutare l’esito di quella messa alla prova, nulla ha precisato in ordine al risarcimento del danno, perché non previsto nell’ordinanza ammissiva del rito; tuttavia, non si è limitato a riconoscere il positivo svolgimento da parte dell’imputato del lavoro di pubblica utilità, ma ha pure attestato come dai risultati di quella esperienza di volontariato di rilevanza sociale fosse stata acquisita anche una “positiva prova di emenda e di risocializzazione” dell’imputato: aspetto, quest’ultimo, che appare idoneo ad integrare gli estremi di un giudizio sintetico circa la sussistenza di una condotta latamente qualificabile come riparativa rispetto alle conseguenze dannose dei reati commessi.
Corte di Cassazione Sez. 6 n. 47163 del 13/12/2022