Eccezione di incompetenza per territorio
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, C.p.P.:
L’incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491 comma 1. Entro quest’ultimo termine deve essere riproposta l’eccezione di incompetenza respinta nell’udienza preliminare.
Ai sensi dell’art. 491, comma 1, C.p.P.:
Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, le nullità indicate nell’articolo 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la citazione o l’intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l’intervento degli enti e delle associazioni previsti dall’articolo 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.
Secondo la specifica disciplina dettata dall’art. 491 C.p.P., l’eccezione di incompetenza per territorio va dedotta esclusivamente con riguardo alle circostanze emergenti dalla sola imputazione; difatti al proposito si è affermato che ai fini della determinazione della competenza funzionale, deve aversi riguardo esclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a nulla rilevando eventuali valutazioni in via prognostica, anticipatorie del merito della decisione (Cass., Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015).
Invero secondo l’orientamento della Corte di cassazione l’eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata nel termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza, però, poter introdurre argomentazioni ulteriori rispetto a quelle originarie, anche se queste ultime potrebbero giustificare uno spostamento della competenza (Cass., Sez. 2, n. 1415 del 13/12/2013); il principio risulta ribadito da altro intervento conforme della corte di legittimità secondo cui l’eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all’art.491 C.p.P. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie; ne consegue che, in sede di legittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale non ritualmente sottoposti dalla parte entro i termini dell’art. 491 C.p.P., neanche se questi siano collegati a sopravvenienze istruttorie e potrebbero giustificare, in astratto, uno spostamento della competenza (Cass., Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016).
Corte di Cassazione Sez. 2 n. 46528 del 09/12/2022