Inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge per il riconoscimento dell’assegno di divorzio
Val bene, al riguardo, rilevare che la giurisprudenza inaugurata con la sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 11490 del 1990, ha affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile il cui presupposto è stato individuato nell’inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, e da liquidarsi in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Tale orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è stato modificato con la sentenza n. 11504 del 2017, che, muovendo anch’essa dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha affermato che il parametro dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell’autoresponsabilità economica di ciascun coniuge ormai “persona singola”, ed, all’esito dell’accertamento della condizione di non autosufficienza economica, da determinare in base ai criteri indicati nella prima parte della norma.
Con la recente sentenza n. 18287 del 2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono nuovamente intervenute, e nell’ambito di una riconsiderazione dell’intera materia, hanno ritenuto che l’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi o all’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
a) all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.
Nel caso di specie, la Corte del merito si è in concreto attenuta a tali nuovi criteri, laddove ha considerato la sussistenza sia del presupposto assistenziale (mancanza di attività lavorativa) che del criterio perequativo, essendo stato valutato l’apporto della moglie al menage familiare specie riconnesso alla cura del figlio autistico delle parti, di talchè il riferimento al (presunto) tenore di vita goduto in costanza di convivenza si risolve in un formale rispetto del pregresso consolidato orientamento in materia, che non ha, in concreto, avuto valenza decisiva sulla determinazione del quantum.
Corte di Cassazione civile Sez. I, 23/01/2019, n.1882