Lido del mare
L’art. 822 c.c., in particolare, stabilisce che “appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico, il lido del mare, la spiaggia, le rade i porti (…)“, Come pure l’art. 28 cod. nav. prevede che “fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, spiagge, i porti, le rade (…)“.
Orbene, per giurisprudenza di legittimità consolidata, costituiscono lido e spiaggia e come tali sono comprese nel demanio marittimo, ai sensi degli articoli 822 c.c. e 28 cod. nav., la striscia di terreno immediatamente a contatto con il mare, e comunque coinvolta dallo spostamento delle sue acque (tenuto conto anche delle maree), nonché quell’ulteriore porzione, fra detta striscia e l’entroterra, che venga concretamente interessata dalle esigenze di pubblico uso del mare (Cass., 2 giugno 1978, n. 2756).
Inoltre, per stabilire se un’area rivierasca debba o meno essere considerata appartenente al demanio marittimo, mentre risulta indifferente la natura geografica del terreno, sono decisive le seguenti circostanze:1) che l’area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie; 2) che, sebbene non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marittimo; 3) che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione) anche solo allo stato potenziale (Cass., 23 aprile 1981, n. 2417; anche Cass., sez. 3, 28 maggio 2004, n. 10304; di recente Cass., 24 agosto 2023, n. 25223 e Cass., 12 luglio 2018, n. 18511).
In materia la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 30 luglio 2009, n. 17737) ha altresì precisato che per lido del mare si intende quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare, da cui resta normalmente coperta per le ordinate mareggiate: sicché riesca impossibile ogni altro uso che non sia quello marittimo.
La spiaggia è, dunque, costituita non solo da quei tratti di terra prossimi al mare che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, ma comprende anche l’arenile, cioè quel tratto di terraferma che risulti relitto dal normale ritirarsi delle acque, restando idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via solo potenziale (Cass., sez. 1, 1 aprile 2015, n. 6619; Cass., sez. 2, 3 maggio 2018, n. 10489; Cass., sez. 2, 22 ottobre 2021, n. 29592).
Peraltro, per la giurisprudenza di legittimità qualora venga in discussione l’appartenenza di un bene, nella sua attuale consistenza, al demanio marittimo, il giudice del merito ha il potere-dovere di accertare i caratteri obiettivi con i quali il bene si presenta al momento della decisione, per effetto dei quali esso rientra nella categoria prevista dalla legge, mentre i titoli esibiti dalle parti possono costituire soltanto utili e concreti elementi di giudizio, al fine di stabilire non solo la originaria consistenza dei beni stessi, ma anche se eventualmente possano riscontrarsi in essi gli estremi di una sdemanializzazione tacita, ammessa per il codice civile del 1865 (art. 429).
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Ordinanza 5 agosto 2024 n. 22103
