La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la mancata trasmissione degli atti al Prefetto competente per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria in ordine all’estinzione del reato ex art. 186, commi 2, C.d.S., per intervenuto esito positivo della messa alla prova.
Nel caso di specie il Pubblico Ministero proponeva impugnazione lamentando la violazione di legge in relazione alla mancata trasmissione degli atti al Prefetto, competente in ordine alla sanzione amministrativa accessoria, e prospettando l’interesse concreto alla impugnazione, in quanto, in assenza di tale statuizione, il Prefetto non può venire a conoscenza della vicenda ed assumere i provvedimenti di sua competenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, anche Cass., Sez. 4, n. 20121 del 4/05/2021), in tema di circolazione stradale, è inammissibile, per difetto dell’interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere (nella specie: per intervenuto esito positivo della messa alla prova) che non abbia disposto la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, C.d.S., potendo la parte impugnante procedere direttamente all’adempimento omesso ovvero farne richiesta all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento (Cass., Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018; già in passato Sez. 4, n. 5601 del 13/01/2010, secondo cui è inammissibile il ricorso presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela, che non abbia disposto la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa ex art. 221, comma secondo, C.d.S., potendo la parte impugnante procedere all’adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento).
Difatti, ogni mezzo di impugnazione è finalizzato ad ottenere una pronunzia che modifichi o metta nel nulla, in tutto o in parte, una decisione che l’impugnante ritiene pregiudizievole per i propri interessi. Tuttavia, laddove la parte possa neutralizzare il pregiudizio senza dover richiedere l’intervento del giudice nel grado superiore, viene meno l’interesse concreto ad impugnare, pur se la decisione dovesse ritenersi, in ipotesi, erronea.
Ciò si verifica nel caso di specie, in cui nessuna disposizione vieta al pubblico ministero di provvedere direttamente alla trasmissione degli atti al Prefetto, trattandosi di una mera attività meramente materiale e non della pronuncia di un provvedimento riservato all’autorità giudiziaria.
Del resto, non sussiste alcun obbligo a carico del giudice che, accertato con sentenza il reato di guida in stato di ebbrezza, ne dichiari l’estinzione (come nel caso di specie, per esito positivo della messa alla prova), di trasmettere gli atti al Prefetto per l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, potendo a ciò provvedere anche il Pubblico ministero (Cass., Sez. 4, n. 12219 del 23/2/2017; Sez. 6, n. 11632 del 22/01/2007). In altra materia, ma in situazione analoga è stato anche affermato che non è nulla la sentenza di non luogo a procedere per uso personale di stupefacenti che abbia omesso di disporre la trasmissione degli atti al prefetto a norma dell’art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), in quanto tale trasmissione non rientra nella tipologia delle disposizioni da adottare obbligatoriamente con la decisione che definisce una fase o un grado del giudizio (Cass., Sez 6, n. 40672 del 30/10/2006).
Corte di Cassazione Sent. Sez. 4 n. 37805 Anno 2021