Dare della befana ad una persona determinata è una condotta che può essere ritenuta penalmente rilevante in ordine al reato di cui all’art. 660 C.p., per molestia o disturbo alle persone:
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.
Rispetto al reato de quo deve essere sempre valutato il contesto il cui la condotta si esplica ovvero se avviene o meno nell’ambito di un contesto scherzoso o amichevole, circostanza che a seconda dei casi può affermare o escludere la rilevanza penale del fatto in contestazione.
Tanto è stato stabilito dal Giudice delle leggi (Corte di Cassazione sentenza n. 2597/2013) ove nel caso di specie il soggetto agente aveva inviato alla parte lesa degli sms per mezzo del telefono, additando la stessa con l’epiteto “befana“, al di fuori dell’ipotesi scherzosa o amichevole. La reiterata condotta, secondo il giudicante, appariva idonea a recare molestia e disturbo alla persona offesa, ponendola in una condizione di forte disagio ed alterandone in modo significativo le normali condizioni di tranquillità personale e familiare.
Il disturbo e la molestia venivano indirizzati verso una persona determinata ed è inammissibile il presupposto, avanzato dal soggetto agente – ricorrente, che il fatto non era punibile perché non aveva recato alcuna lesione all’ordine pubblico (ex art. 660 C.p.).
Il reato contestato punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo. Pertanto il reato de quo è plurioffensivo, poiché protegge, oltre la tranquillità della persona offesa, anche l’ordine pubblico, che però è sufficiente, per la sussistenza del reato, che sia messo solo in pericolo per la possibile reazione della parte offesa.
Corte di Cassazione sentenza 13 dicembre 2012 – 17 gennaio 2013, n. 2597
