Obbligazione naturale nella convivenza more uxorio

Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra ex partners e alla divisione del patrimonio comune a seguito della cessazione di una relazione sentimentale e affettiva sfociata in un periodo di convivenza more uxorio, con riguardo alla fattispecie dell’obbligazione naturale ex art. 2034 C.c. e dell’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 C.c.

I principi applicabili sulle conseguenze economiche dello scioglimento della famiglia di fatto o convivenza more uxorio sono stati compiutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità: “l’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’ obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto, e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza”.

Occorre puntualizzare che all’interno dell’azione di indebito arricchimento, la volontarietà del conferimento è idonea ad escludere il diritto alla ripetizione di quanto spontaneamente pagato in quanto essa è spontaneamente indirizzata ad avvantaggiare il soggetto in cui favore viene effettuato il conferimento, ovvero in quanto essa sia una volontaria attribuzione patrimoniale a fondo perduto in favore di una determinata persona, che il conferente intende sostenere o aiutare economicamente in una sua attività o iniziativa, o esigenza.

In relazione alla applicabilità della disciplina sull’ingiustificato arricchimento qualora le prestazioni siano state spontaneamente erogate non in favore esclusivo del partner ma in vista della realizzazione di un progetto comune, occorre poi verificare se all’applicabilità delle norme sull’ingiustificato arricchimento osti la disciplina delle obbligazioni naturali, o se nel caso di specie le somme (e le prestazioni lavorative) erogate non fossero ripetibili perché effettuate in adempimento di una obbligazione naturale.

Nel caso in esame la Suprema Corte di Cassazione ha escluso che le spontanee prestazioni fossero riconducibili nell’alveo delle obbligazioni naturali in quanto non finalizzate ad una liberalità e al normale contributo alle spese ordinarie della convivenza, e in quanto si trattava di esborsi consistenti, che si collocavano oltre la soglia di proporzionalità ed adeguatezza rispetto ai mezzi di ciascuno dei partners.

Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 3 Num. 14732 Anno 2018

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