Obblighi cautelari che incombono sul custode di un cane
Il Ministero della Salute pubblica e periodicamente proroga ordinanze contingibili e urgenti concernenti disposizioni di natura cautelare a tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani; il primo provvedimento in materia è l’Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68; da ultimo, con Ordinanza del 6 agosto 2024 è stata prorogata l’Ordinanza 6 agosto 2013, in vigore all’epoca del fatto. Obiettivo dichiarato di tale disciplina di rango secondario, secondo quanto si legge nel preambolo, è quello di «rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull’imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali».
Si tratta, dunque, di una disciplina che non sostituisce ma integra le disposizioni di rango ordinario che impongono obblighi cautelari ai custodi di cani; a conferma della natura meramente integrativa delle norme contenute nell’ordinanza, la cui applicazione viene invocata dalla difesa per l’effetto abrogativo della c.d. black list delle razze di cani da considerare a priori aggressivi, l’art. 1 dispone quanto segue: «1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso. 2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. 3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni; b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore; e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive».
Il testo normativo specifica, dunque, quali siano i principali obblighi cautelari che incombono sul custode di un cane e, come si desume dal tenore letterale della disposizione, non limita tali obblighi all’utilizzo del guinzaglio o della museruola.
In definitiva, la culpa in vigilando del proprietario del cane è stata correttamente identificata quale violazione di una regola cautelare non positivizzata desumibile da una massima di esperienza, legata non tanto alla razza del cane quanto piuttosto alla eventualità che un cane diffidente reagisca in maniera aggressiva all’avvicinamento di terzi estranei. Si tratta di argomenti coerenti con il principio secondo il quale «in tema di colpa, allorquando risulti ex ante l’inefficacia preventiva delle regole cautelari positivizzate, il gestore del rischio è tenuto a osservare ulteriori regole cautelari non positivizzate, preesistenti alla condotta ed efficaci a prevenire l’evento, individuate alla luce delle conoscenze tecniche scientifiche e delle massime di esperienza» (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997 – 13).
Corte di Cassazione, Sez. IV penale, ud. 6 marzo 2024 (dep. 10 marzo 2025), n. 9620
