Oltraggio a pubblico ufficiale ed esercizio del diritto di critica

oltraggioIn linea generale, occorre evidenziare che il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, come disciplinato dall’art. 341-bis C.p., è a forma libera ed è integrato da una qualunque manifestazione offensiva, attiva o omissiva, esplicita o implicita, anche violenta o minacciosa, che rivesta valenza lesiva del prestigio del pubblico ufficiale.

In caso di oltraggio commesso rivolgendo una frase al pubblico ufficiale, le espressioni utilizzate devono essere connotate da un’obbiettiva idoneità offensiva e, pertanto, essere tali da recare nocumento a quella particolare forma di decoro e di rispetto che deve circondare quanti esercitano una pubblica funzione.

Secondo i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della valutazione in punto di idoneità offensiva delle espressioni utilizzate nei confronti del pubblico ufficiale, non ci si deve limitare a valutare il mero significato obiettivo delle parole, ma si deve tenere conto anche dei criteri etico sociali comunemente condivisi e, soprattutto, della evoluzione del linguaggio nella società.

Il che peraltro non significa che l’obiettiva capacità offensiva delle parole possa ritenersi elisa dalla facilità con cui nella società contemporanea vengono abitualmente usate espressioni volgari o dal fatto che una data locuzione ricorra frequentemente nel linguaggio comune, potendo questa integrare il reato allorchè sia inserita in un contesto che esprima, senza possibilità di equivoci, disprezzo e disistima per le funzioni del pubblico ufficiale.

Ed invero, il diritto di libera manifestazione del pensiero presidiato dalla Carta Fondamentale non è incondizionato ma è soggetto ai limiti della continenza e dell’ordine pubblico, il che esclude che il delitto di oltraggio possa ritenersi scriminato dall’esercizio del diritto di critica allorchè esso si esplichi mediante l’uso di parole obbiettivamente offensive e denigratorie dell’onore e del prestigio del pubblico ufficiale, in cui si incarna la considerazione della pubblica amministrazione funzionale al buon andamento della stessa, bene giuridico anch’esso di rilievo costituzionale.

È ovviamente richiesta la prova del nesso funzionale, e cioè che l’offesa sia stata posta in essere mentre il soggetto passivo stava compiendo un atto del suo ufficio e che essa sia strettamente connessa all’esercizio delle funzioni e, dunque, abbia la propria scaturigine nell’atto d’ufficio che il pubblico ufficiale stava ponendo in essere.

Il reato di cui all’art. 341-bis C.p. sanziona infatti non una qualunque critica anche accesa verso i pubblici ufficiali mediante l’articolazione di frasi dal contenuto denigratorio, bensì solo e soltanto la condotta ingiuriosa che, in quanto connotata dal requisito della pubblicità, dalla presenza dell’offeso pubblico ufficiale e soprattutto da una relazione diretta rispetto all’espletamento della pubblica funzione, sia tale da minare la dignità sociale del pubblico ufficiale e, attraverso di esso, la considerazione della pubblica amministrazione che impersonifica in quel momento.

Infine, va rilevato che il legislatore del 2009, nel reintrodurre la fattispecie dell’oltraggio a pubblico ufficiale, ha richiesto ai fini della incriminazione che, diversamente dall’ipotesi abrogata con la legge n. 205/1999, l’offesa sia connotata dal requisito della pubblicità, e cioè avvenga in un luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ed in presenza di più persone.

Sebbene non sia previsto dall’art. 341-bis C.p. l’offesa deve inoltre avvenire anche in presenza del pubblico ufficiale, requisito che si desume, seppure implicitamente, dalla previsione che la condotta oltraggiosa deve essere compiuta “mentre” il pubblico ufficiale che riceve l’offesa “compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni”, contemporaneità che resterebbe priva di significato ove l’offesa perseguita non fosse immediatamente percepita dal pubblico ufficiale intento a svolgere l’attività d’ufficio.

Corte di Cassazione Penale Sent. Num. 51613 Anno 2016

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