Particolare tenuità del fatto e Comportamento abituale

particolare tenuità del fattoLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente i presupposti, sotto il profilo prettamente giuridico, ai fini dell’applicazione dell’articolo 131 bis C.p che esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto.

A tal guisa l’art. 131 bis, al primo comma, C.p recita: “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’ offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale“.

Al terzo comma, del suindicato articolo, si prevede espressamente che : “Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate“.

L’art. 131 bis C.p. ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto espressamente stabilisce che l’ offesa non può essere ritenuta tale quando il comportamento risulta non abituale, circostanza che ricorre quando l’ autore abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità.

Per tale ragione, come ha già avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità, la causa di non punibilità non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di “comportamento abituale”, ostativa al riconoscimento del beneficio.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 44399 Anno 2016

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