Pedinare l’amante del marito è reato?
Reato di atti persecutori o reato di molestia o disturbo alle persone?
Nel caso di specie l’imputata veniva condannata nei termini di cui all’art. 660 cod. pen. per aver ripetutamente molestato la vittima, in ragione della relazione sentimentale extraconiugale da quest’ultima allacciata con suo marito; e a talo scopo, l’avrebbe pedinata e le avrebbe inviato SMS ingiuriosi e minacciosi anteriormente alla decisione dell’uomo di riprendere la convivenza coniugale.
Tuttavia, secondo lo stesso giudice, difettava un effettivo nesso causale tra tale condotta e la pretesa alterazione delle abitudini di vita della vittima, evento che avrebbe integrato il reato più grave di atti persecutori ex art. 612- bis cod. pen.
Il reato di molestia o disturbo alle persone, incriminato dall’art. 660 cod. pen., può essere integrato anche da una condotta consistente nel seguire insistentemente la persona offesa, o il suo veicolo (Cass., Sez. 1, n. 18117 del 11/02/2014, Scognamillo, Rv. 259295-01), in modo da interferire nella sfera di libertà di lei e da arrecarle fastidio o turbamento.
Quest’ultimo, del resto, non va confuso con più gravi situazioni, materiali o morali, quali lo stato di ansia o paura, il timore per l’incolumità propria o altrui e l’alterazione delle abitudini di vita, che sono gli eventi che, disgiuntamente (Sez. 5, n. 36139 del 04/04/2019, D., Rv. 277027-01), integrano il più grave reato di atti persecutori ex art. 612- bis cod. pen.
La condotta, necessaria e sufficiente alla consumazione del reato meno grave, quale quello ex art. 660 cod. pen., è determinato dagli insistiti pedinamenti, per un ambito temporale ristretto ma comunque significativo, e il loro carattere invadente e infastidente come emerge ineccepibilmente dalla sentenza stessa.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 11198 del 2 aprile 2020
