Pellicole cinematografiche: gli estremi del “possesso vale titolo”

pellicole cinematograficheLa Suprema Corte di Cassazione, nell’ambito della sentenza che si riporta in commento, affronta la questione se il possesso continuato e in buona fede di pellicole cinematografiche sia assimilabile o meno al possesso dei beni mobili.

Ritiene la Suprema Corte che il possesso delle pellicole cinematografiche non è assimilabile al possesso di beni mobili, in considerazione della peculiarità delle opere cinematografiche che si compongono di un supporto materiale finalizzato alla custodia dell’opera intellettuale contenuta.

Sulla base dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità non è configurabile l’acquisto a titolo originario di un’ opera immateriale dell’ingegno, nella specie cinematografica, in base a un titolo astrattamente idoneo per effetto del possesso di buona fede, ai sensi dell’art. 1153 C.c., (la disposizione enuncia il principio del possesso vale titolo) a ciò ostando il carattere particolare del diritto d’autore, che trova fondamento unicamente nell’atto creativo e realizzativo dell’idea, per il trasferimento del quale non si richiede una consegna, perché questa, anche ove ricorra, si riferisce all’oggetto materiale in cui l’opera si estrinseca, senza però mai immedesimarsi in essa.

Inoltre, seppure l’art. 167 della Legge 22 Aprile 1941, n. 633, abbia voluto assicurare, a chi si trovi in una posizione corrispondente a quella del possessore di buona fede, la possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti di eventuali contraffattori, non ha tuttavia inteso innovare i principi che attengono alla natura immateriale dell’opera dell’ingegno ed ai modi di acquisto dei diritti ad essa inerenti.

Neppure potrebbe argomentarsi in senso contrario facendo leva sull’art. 109 della legge citata, che prevede che “la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un’opera d’arte, comprende salvo patto contrario la facoltà di riprodurre l’opera stessa…” ma a condizione “…sempre che tale facoltà spetti al cedente“.

Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 39 Anno 2017

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