Pensione di reversibilità a favore del figlio ultradiciottenne

pensione di reversibilitàLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente le condizioni ai fini dell’ attribuzione della pensione di reversibilità a favore del figlio ultra diciottenne inabile del pensionato o dell’ assicurato deceduto.

Preliminarmente occorre premettere che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito costituisce fatto costitutivo del diritto del figlio ultra diciottenne dell’ assicurato o del pensionato deceduto ad ottenere la pensione di reversibilità a carico dell’ INPS, è la vivenza a carico del medesimo al momento del decesso, quale diretta conseguenza dell’ inabilità dello stesso figlio a svolgere un proficuo lavoro e dell’ assenza di altri suoi sufficienti redditi.

Il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza nè con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile.

Ne consegue che l’ accertamento, positivo o negativo, compiuto dal giudice del merito in ordine alla sussistenza di tale fatto storico, il quale esige la prova che il pensionato, prima del decesso, provvedeva in modo continuativo al sostentamento del figlio, è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

Per converso l’ onere della prova del suddetto fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell’art. 2697 del Codice Civile.

Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 24970 Anno 2016

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