Principi Supremi della Costituzione Italiana

principi supremiLa Costituzione Italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali.

Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (articolo 139 Costituzione), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’ essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione Italiana.

La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell’ ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare “copertura costituzionale” fornita dall’ articolo 7, comma secondo, Costituzione, non si sottraggono all’ accertamento della loro conformità ai “principi supremi dell’ ordinamento costituzionale” sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della CEE può essere assoggettata al sindacato della giurisprudenza costituzionale “in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana” .

Non si può, pertanto, negare che la giurisprudenza costituzionale ( nella specie rappresentata dalla Corte Costituzionale) sia competente a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali anche nei confronti dei principi supremi dell’ ordinamento costituzionale.

Se così non fosse, del resto, si perverrebbe all’ assurdo di considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non effettivo proprio in relazione alle sue norme di più elevato valore.

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 15-29 DICEMBRE 1988 N. 1146

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