La Corte Costituzionale, con la sentenza che si riporta in commento, affronta la questione inerente la corrispondenza tra le norme che puniscono gli atti e le manifestazioni oscene disciplinate dagli artt. 527 e 528 del Codice Penale e il principio di legalità garantito dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Si assume che gli elementi costitutivi dei reati previsti dagli artt. 527 e 528 del Codice Penale non siano adeguatamente precisati, nonostante la specificazione contenuta nel successivo art. 529, secondo cui si reputano osceni gli atti e gli oggetti che secondo il comune sentimento offendono il pudore.
Occorre, anzitutto, ricordare che la Corte Costituzionale ha riconosciuto in diverse sentenze pronunciate nel corso degli anni, che il principio di legalità si attua non soltanto con la rigorosa e tassativa descrizione di una fattispecie, ma, in talune ipotesi, con l’uso di espressioni sufficienti per individuare con certezza il precetto e per giudicare se una determinata condotta lo abbia, o meno, violato.
Quando la legge penale prevede la tutela di beni immateriali (come il decoro, l’onore, la reputazione, il prestigio, la decenza ed altri) il ricorso a nozioni proprie del linguaggio e dell’intelligenza comuni, è inevitabile, né si è pensato, finora, a lamentare in proposito la violazione del principio di legalità.
Per quanto attiene, in particolare, alla difesa del pudore, il rinvio alla morale, al buon costume, e nominativamente al “comune sentimento” (art. 529 C.p.) è legittimo, trattandosi di concetti diffusi e generalmente compresi, sebbene non suscettibili di una categorica definizione.
La Costituzione stessa usa locuzioni come “senso di umanità”, “buon costume”, “dignità sociale”, né si può dire che le relative norme manchino di un identificabile valore positivo.
Il costume varia notevolmente secondo le condizioni storiche d’ambiente e di cultura, ma non vi è momento in cui il cittadino, e tanto più il giudice, non siano in grado di valutare quali comportamenti debbano considerarsi osceni secondo il comune senso del pudore, nel tempo e nelle circostanze in cui essi si realizzano.
Ne consegue che gli artt. 527, 528 e 529 del Codice Penale rispettano, quindi, il principio di legalità costituzionalmente garantito.
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 10 DICEMBRE 1970 N. 191