La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione al reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., per il quale si procede in rito con citazione diretta a giudizio.
Nel caso di specie l’imputato aveva presentato formalmente, nella fase degli atti preliminari all’apertura del dibattimento, istanza di sospensione con messa alla prova in relazione al reato di furto con strappo di cui all’art. 624-bis c.p., che veniva rigettata. Invero, il giudice ha ritenuto ostativa alla concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova la pena massima prevista per la fattispecie di cui all’art. 624-bis cod. pen.
Sul punto, ritiene il Collegio che, la motivazione di rigetto dell’istanza, confermata con la sentenza impugnata, è certamente erronea, atteso che l’istanza medesima è proponibile anche in relazione al reato indicato, di cui all’art. 624-bis cod. pen., per il quale si procede in rito con citazione diretta a giudizio.
Depone in tale senso, innanzitutto, lo stesso articolo 168-bis c.p., allorchè indicato il limite di pena oltre il quale l’istituto non trova applicazione, prosegue dicendo che l’istanza può essere presentata “ […,] nonché per i delitti indicati dal comma due dell’art. 550 c.p.p…..“; il primo comma dell’art. 168-bis cod. pen. ha dunque individuato il campo dei reati ai quali è applicabile la sospensione dei processo con messa alla prova, tramite il duplice criterio del massimo della pena edittale di quattro anni, nonché dei delitti indicati nel comma 2 dell’art. 550 c.p.p. sulla citazione diretta a giudizio, tra i quali è certamente da ricomprendere il delitto contestato all’imputato.
Ed invero, come ha già avuto modo di affermare la Corte di legittimità con la pronuncia Sez. 5, n. 43958 dei 12/05/2017, la fattispecie incriminatrice di furto in abitazione (art. 624-bis cod. pen.) – e non potrebbe essere diverso il ragionamento per il furto con strappo qui contestato – rientra nel novero dei reati per i quali è ammessa l’operatività dell’istituto della sospensione del processo per messa alla prova, applicabile ai reati per i quali si procede con citazione diretta.
Secondo solido orientamento della Corte di legittimità, la citazione diretta a giudizio costituisce l’epilogo processuale fisiologico dei procedimenti per i reati di cui all’art 624-bis c.p.. La Corte ha avuto più volte modo di affermare che per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall’art. 624-bis c.p., si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell’art. 550 c.p.p., comma 2, atteso che la mancata espressa previsione di tale fattispecie nell’elencazione di cui alla predetta norma è da ricondursi unicamente ad un difetto di adeguamento normative, cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell’art. 625 c.p., è inserito tra quelli elencati ed è punito con la medesima pena della reclusione da uno a sei anni (cfr. Cass., Sez. 5, ord. 40489 del 2002; Sez. 5, n. 3807 del 28/11/2017; analogamente, Sez. 6, n. 29815 del 24/04/2012; Sez. 5, 12 aprile 2011, n. 2256; Sez. 4, 22 maggio 2009, n. 36881; Sez. 5, 05/11/2002, n. 40489; centra, Sez. 4, 7 febbraio 2003).
Tale interpretazione, ritenuta diritto vivente, essendo rimasto isolato il contrapposto precedente interpretativo della Corte del 2003, è stata mantenuta anche in seguito alla modifica dell’art. 624-bis c.p. apportata dalla legge 103/17.
Corte di Cassazione Penale, Sez. 5, Sent. n. 37251/2022