La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il rigetto della richiesta di ammissione alla messa alla prova, previa sospensione del processo, è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito e deve essere motivata sulla base di plurimi elementi costituiti dall’esistenza di precedenti anche specifici, nonché con riguardo alle modalità della condotta oltre alla valutazione negativa della personalità dell’imputato e ad una prognosi sfavorevole circa il rischio di recidiva.
Nel caso di specie tali elementi obiettivi sono stati oggetto di una valutazione di merito inerente il rigetto della richiesta di ammissione alla messa alla prova, che non è sindacabile in sede di legittimità (se sorretta da adeguata motivazione).
Deve ritenersi applicabile, infatti, il principio formatosi con riguardo all’analogo istituto previsto nel procedimento a carico di imputati minorenni, secondo cui l’ammissione alla messa alla prova dell’imputato previa sospensione del processo è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico – insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione – condotto sulla scorta di molteplici indicatori desunti dall’art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, come richiesto dall’art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. (con riguardo al procedimento minorile si veda Corte di Cass., Sez.3, n. 28670 del 9/09/2020).
Né rileva il fatto che l’UEPE avesse predisposto il programma trattamentale, posto che il giudice, che rigetti l’istanza di sospensione sul presupposto dell’impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati, non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato (Corte di Cass., Sez.4, n. 8158 del 13/02/2020).
Corte di Cassazione Penale, Sez. 6, Sent. n. 37346/2022