Rapporti significativi tra il minore e l’ex partner del genitore biologico a seguito di cessazione della convivenza omo-affettiva tra questi
La tutela del diritto del figlio minore a «conservare rapporti significativi» con persone diverse dai genitori, quale previsto e disciplinato dall’art. 337-ter cod. civ., ha esclusivo riguardo a soggetti comunque legati al minore da un vincolo parentale – all’interno, quindi, di un contesto propriamente familiare.
A tal guisa anche l’ex compagna del genitore biologico è inclusa nell’area dei soggetti le cui relazioni con il minore rientrano nel quadro di tutela apprestata dal denunciato art. 337-ter cod. civ.?
L’art. 337-ter cod. civ. (applicabile anche ai «procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio», di cui al precedente art. 337-bis) dispone, al suo primo comma, che «Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale». Ed aggiunge, al secondo comma, che, per realizzare tale finalità, «il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa […]».
Nella specie non si richiede la parificazione dell’ex partner del genitore biologico alla figura del genitore (naturale od adottivo) nei cui confronti il minore ha «il diritto […] di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale», ma più propriamente auspica che il soggetto che – nell’ambito di una (poi interrotta) unione (anche omosessuale) con il genitore biologico di un minore – abbia instaurato un legame affettivo con il minore medesimo, sia equiparato ai “parenti” ai fini della garanzia di conservazione di quel “significativo” rapporto.
Occorre considerare che l’interruzione ingiustificata, da parte di uno o di entrambi i genitori, in contrasto con l’interesse del minore, di un rapporto significativo, da quest’ultimo instaurato e intrattenuto con soggetti che non siano parenti, è riconducibile alla ipotesi di condotta del genitore “comunque pregiudizievole al figlio”, in relazione alla quale l’art. 333 dello stesso codice e consente al giudice di adottare “i provvedimenti convenienti” nel caso concreto. E ciò su ricorso del pubblico ministero (a tanto legittimato dall’art. 336 cod. civ.), anche su sollecitazione dell’adulto (non parente) coinvolto nel rapporto in questione.
In questo senso, nel caso di specie, nella fase di primo grado del giudizio a quo, si era, del resto, già orientato il Tribunale di prime cure che – nel disporre la frequentazione delle due minori con l’ex compagna della madre biologica – aveva ritenuto a tal fine necessaria una richiesta del pubblico ministero.
CORTE COSTITUZIONALE sentenza n. 225 del 2016