Reato di traffico di influenze illecite. Differenza con il delitto di corruzione
Dispositivo dell’art. 346 bis Codice Penale
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
La differenza tra i due delitti è stata individuata (Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016 – dep. 2017, Rigano, Rv. 269736 – 01) nel fatto che «Il delitto di traffico di influenze, di cui all’art. 346 bis cod. pen., si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l’opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all’agente pubblico. (Fattispecie in cui l’imputata aveva ottenuto il versamento di una somma di denaro e si era adoperata per promuovere un accordo corruttivo, non perfezionato, diretto ad alterare l’esito di una prova selettiva mediante l’intervento di soggetti interni alla procedura concorsuale).».
Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso che la somma (100.000 euro) promessa dall’imputato, imprenditore interessato ad attenere l’aggiudicazione di un pubblico appalto, al pubblico ufficiale (politico ed ex amministratore del Comune che frequentava gli uffici e “conosceva tutti”) fosse in effetti destinata a pubblici ufficiali (da cui la riqualificazione in art. 346 bis cod. pen.).
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 6 n. 11714 del 2024