Revenge Porn

revenge pornIl Revenge Porn costituisce un “fenomeno sociale” allarmante. È strettamente legato alla pandemica diffusione nella vita di ogni individuo delle nuove tecnologie e ad un uso poco responsabile e consapevole delle stesse.

Oggi, più che in passato, telefoni cellulari ed altri dispositivi per le riprese audio video consentono di riprendere ogni momento della giornata. Sembra, del resto, costituire un trend in costante crescita l’uso dei social networks, in primis Facebook, per documentare la propria giornata postando selfie che riprendono i cybernauti nelle loro incombenze quotidiane, anche le più banali.

Nulla di male in questo, se non fosse che sovente taluni fenomeni di cyber crime trovano terreno fertile proprio nella diffusione via internet di informazioni personali, le quali possono essere comunicate anche dalle abitudini documentate attraverso i selfie condivisi nei più diversi social networks.

Il Revenge Porn costituisce, in un certo senso, una deriva estremamente pericolosa della moda di documentare nei social networks le proprie abitudini di vita attraverso fotografie e video. Difatti il Revenge Porn ha il proprio presupposto sostanziale in quel fenomeno che va sotto la denominazione di Sexting.

Il Sexting, endemicamente diffuso tra adulti e tra giovani minorenni, consiste nella pratica di riprendere attraverso foto o video momenti o aspetti intimi legati alla sessualità della persona. Può trattarsi dell’invio al partner “virtuale” di foto o video che ritraggono la persona in nudo integrale o parziale o in atteggiamenti orientati sessualmente. Può, altresì, trattarsi di foto o video che la coppia decide di fare per documentare i propri rapporti e le proprie performance sessuali.

Anche il Sexting riguarda adulti e giovani anche minorenni, e prospetta una serie di problematiche di primaria rilevanza. Tra queste emerge proprio il Revenge Porn che si traduce nella vendetta perpetrata da uno dei partner, reali o virtuali, a danno dell’altro, attraverso la diffusione in rete dei suddetti filmati o foto a sfondo sessuale.

Il Revenge Porn costituisce una delle condotte più frequentemente ricorrenti nei casi di cyberbullismo così come in molti casi di stalking. Ovviamente il Revenge Porn, in sé stesso, non integra né il reato di stalking né il fenomeno del cyberbullismo, i quali si traducono in una pluralità di condotte devianti.

Ma, senza dubbio, costituisce una delle armi più affilate per infliggere il maggior danno alla vittima sia in caso di stalking sia in caso di bullismo o cyberbullismo.

Senza entrare nel merito del reato di stalking, è doveroso spendere alcune considerazioni sul Revenge Porn avente ad oggetto minorenni, posto che si tratta di un fenomeno in crescente aumento e che ad oggi ha mietuto sin troppe vittime.

Il nostro ordinamento, come sovente capita, non è ancora del tutto al passo con i tempi. Ad oggi, non esiste un reato nel quale possa pienamente inquadrarsi il Revenge Porn ancorché abbia ad oggetto persone minori d’età. In assenza di riferimenti normativi certi, la giurisprudenza chiamata a pronunciarsi in merito a questo problema ha fatto riferimento alla costellazione di reati riguardanti la pedopornografia. Il quesito che si è posto è se il Revenge Porn possa qualificarsi come reato di produzione di materiale pedopornografico o se invece debba limitarsi alla più lieve ipotesi di diffusione di materiale pedopornografico.

Ovviamente non vi è chi non comprenda come i due suddetti reati sono frutto di un’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che non poteva cogliere le sfaccettature che stanno dietro il fenomeno del Revenge Porn.

Per questo motivo, la giurisprudenza si è orientata nel senso di negare che il Revenge Porn possa qualificarsi come reato di produzione di materiale pedopornografico, posto che altri elementi, come l’alterità del produttore e del destinatario dell’utilizzazione, necessari per integrare il citato reato, siano assenti nel caso di specie.

Di converso, si è ritenuto di poter qualificare il Revenge Porn, quando abbia ad oggetto minorenni, come reato di diffusione di materiale pedopornografico, posto che in tal caso rileva la natura, a sfondo sessuale, in sé, del materiale condiviso.

L’auspicio è che come per altri reati on line, anche per questo fenomeno delinquenziale, dalle elevatissime capacità offensive per la vittima, il legislatore intervenga con una norma incriminatrice che possa tener conto del diverso contesto in cui si perpetra il Revenge Porn.

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