Ai sensi dell’ art. 605, comma 1, C.p.P.: Fuori dei casi previsti dall’articolo 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.
Tale principio, con riferimento alla riforma della sentenza appellata, è stato più volte affermato, anche a Sezioni Unite, dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado ha l’obbligo non solo di delineare con chiarezza le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio ma anche di confutare specificamente e adeguatamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza e, soprattutto quando all’assoluzione si sostituisca la decisione di colpevolezza dell’imputato, di dimostrarne con rigorosa analisi critica l’incompletezza o l’incoerenza, non essendo altrimenti razionalmente giustificata la riforma (Cass., Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005).
Il consolidato orientamento – che predica, nel caso di ribaltamento del giudizio assolutorio di primo grado, la necessità che la sentenza di appello di condanna confuti specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria – si giustifica in base al fatto che la seconda sentenza, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della prima decisione, deve necessariamente corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Cass., Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005).
In altri termini, la sentenza di appello che – ribaltando l’esito assolutorio della pronuncia di primo grado, pervenga alla condanna dell’imputato – deve possedere una forza persuasiva tale da dare puntualmente conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza della prima decisione e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché ritenuta preferibile rispetto a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Cass., Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015).
Corte di Cassazione Sez. 3 n. 15654 Anno 2022