La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la scriminante del diritto di critica con riferimento al reato di diffamazione ex art. 595 C.p. e alla verità del fatto nell’esercizio del diritto medesimo.
La scriminante del diritto di critica non è, effettivamente, configurabile ove manchi il requisito della verità del fatto riferito e criticato, il quale sia, pertanto, privo di riscontro nella realtà (Cass., Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004; Cass., Sez. 5, n. 11199 del 11/08/1998). E’ stato spiegato, al riguardo, che la critica si articola in due distinti momenti: l’uno, rappresentato dall’esposizione di un fatto che abbia un rilievo pubblico; l’altro, costituito dalla critica rivolta al comportamento della persona oggetto di attenzione, di modo che il fatto che costituisce il presupposto delle espressioni critiche deve essere vero, perché non è consentito esporre a critiche una persona per un comportamento mai tenuto (Cass., Sez. 1, n. 35646 del 04/07/2008; Cass., Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007; Cass., Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004).
Fermo che il diritto di critica si concretizza nell’espressione di un giudizio o, più genericamente, di un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un’interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti (Cass., Sez. 5, n. 7499 del 14/04/2000), si è, quindi, affermato che la relativa scriminante, riferita al delitto di diffamazione, esige il rispetto di “un nucleo di veridicità del fatto, in quanto, diversamente, la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e mistificazione” (Cass., Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009): dunque, l’esercizio del diritto di critica postula, per avere efficacia scriminante, che venga stigmatizzato “un fatto obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali” (Cass., Sez. 5, n. 11199 del 11/08/1998).
Va, quindi, ribadito che, ai fini dell’operatività della scriminante dell’esercizio del diritto di critica in riferimento al delitto di diffamazione, non si richiede che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, ma che il nucleo ed il profilo essenziale di essi non sia stato strumentalmente travisato e manipolato (Cass. Sez. 1, n. 4496 del 14/01/2008; Cass., Sez. 5, n. 19334 del 05/03/2004).
Nei termini indicati, peraltro, la giurisprudenza di legittimità è del tutto in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che, nella sentenza Sezione 1, del 27/10/2005, Wirtschafts-trend zeitschriften-verlags Gmbh contro Austria, ha stabilito che, quando le affermazioni contestate hanno ad oggetto “giudizi di valore” la proporzionalità della ingerenza statale nell’esercizio della libertà di espressione deve valutarsi in riferimento all’esistenza o meno di un sufficiente riscontro fattuale.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 n. 1191 Anno 2021