Telefonate per finalità commerciali senza il consenso dell’interessato.
Una campagna telefonica per ottenere il consenso per finalità commerciali, da parte di chi tale consenso abbia già negato, sarebbe riconducibile alla nozione di comunicazione commerciale, secondo la ratio della normativa di settore.
Ed infatti, una comunicazione telefonica finalizzata ad ottenere il consenso per fini di marketing, da chi l’abbia precedentemente negato, è essa stessa una “comunicazione commerciale“. La finalità alla quale è imprescindibilmente collegato il consenso richiesto per il trattamento non può non concorrere a qualificare il trattamento stesso, ragione per cui il trattamento dei dati dell’interessato per chiedere il consenso per fini di marketing è esso stesso un trattamento per finalità di marketing.
La finalità della chiamata telefonica è, in effetti, pur sempre quella di effettuare proposte commerciali, a prescindere dal fatto che con la stessa telefonata si effettui o meno anche una vendita di beni o servizi.
Diversamente opinando, una volta ammesso che una impresa commerciale possa contattare anche coloro che, in base all’art. 130 del codice, hanno iscritto la propria utenza nel registro pubblico delle opposizioni, lo stesso sistema del cosiddetto optout sarebbe di fatto vanificato, risultando inutile la prescritta consultazione di tale registro prima di effettuare una telefonata per chiedere il consenso ad offrire beni o servizi.
Gli interessati ben possono mutare opinione rispetto al trattamento dei loro dati personali, revocando il dissenso già espresso, ma nell’ambito di iniziative che li vedano protagonisti.
Sulla questione del divieto di trattare ulteriormente i dati relativi alle utenze della campagna “recupero consenso” per finalità promozionali, ivi compresi di coloro che, a seguito di tale trattamento illecito, abbiano comunque prestato il proprio consenso, la sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati. Ed infatti, “i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati“, a norma dell’art. 11, comma 2, del codice che, insieme alla previsione del sistema dell’opt-out introdotto con l’art. 130 comma 3 bis del codice, realizza – come osservato dal Garante nel controricorso – un equilibrato bilanciamento tra libertà d’impresa e tutela della riservatezza dei dati personali.
Corte di Cassazione, sentenza. n. 11019/2021
Corte di Cassazione, ordinanza n. 9920 del 16 febbraio 2022