Con la c.d. doppia conforme si fa riferimento a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. (Cass., Sez. V, n. 22124/2022).
Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa da tempo tracciata, che l’esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Cass., Sez. 6, n. 22256/2006; Sez. 1, n. 42369/2006). Giova altresì ricordare che, come è stato già chiarito, “nell’ambito dei motivi di ricorso per cassazione, con riferimento all’ipotesi di cd. “doppia conforme”, pur quando il giudice dell’impugnazione abbia preso in considerazione, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, sussiste comunque la preclusione alla deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), C.p.P., in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo ed al secondo grado di giudizio (Cass., Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017). E’ altresì noto che, nella giurisprudenza di legittimità, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova (ex multis, Cass., Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018). La c.d. “doppia conforme” postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che – a presidio del devolutum – discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede Cass., Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio (Cass., Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) C.p.P., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio”. (Cass., Sez. V, n. 22124/2022).
“Il ricorso per cassazione può essere proposto per ….
… mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame“.
