Confisca obbligatoria nel reato di sfruttamento lavorativo
Dispositivo dell’art. 603 bis 2 Codice Penale
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall’articolo 603 bis, è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.
L’art. 603-bis 2, cod. pen. prevede la confisca obbligatoria diretta delle “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto” e ove non sia possibile anche la confisca per equivalente.
In proposito si deve rilevare che la confisca diretta ha per oggetto tutti i beni funzionali a commettere il reato di sfruttamento lavorativo o da cui ne e derivata un’utilità ancorché marginale. Trattandosi di un reato sostenuto da motivazioni economiche, che lede oltre che la libertà individuale e la dignità umana del lavoratore anche l’interesse pubblico all’osservanza delle norme che presiedono il mercato del lavoro e la regolarità del rapporto di lavoro, e specificamente della formazione ed esecuzione del contratto di lavoro e delle obbligazioni retributive, contributive, assicurative, di sicurezza che ne derivano, il legislatore obbliga il giudice alla confisca di tutti beni che costituiscono il contesto materiale ed economico connesso al reato.
Di talché, appare diretto il collegamento tra lo sfruttamento e l’azienda, intesa sia quale luogo fisico in cui si consuma lo sfruttamento sia quale complesso di beni funzionali allo sfruttamento della manodopera e all’approfittamento dello stato di bisogno.
Salvi i diritti della persona offesa e di terzi, la disposizione non si applica soltanto ai beni di proprietà dei datori di lavoro che potrebbero essere anche soggetti diversi dai titolari dell’azienda ma a tutti i beni pertinenti al reato, a prescindere dalla loro allocazione topografica, ancorché non appartenenti agli imputati, allo scopo di evitare facili elusioni con intestazioni societarie o fittizie.
Pertanto, in tema di confisca obbligatoria di cose pertinenti al reato di sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis 2, cod. pen., e oggetto di confisca l’azienda, intesa quale complesso di beni funzionali, ove e per la quale si è consumato lo sfruttamento della manodopera.
Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, sentenza 22 gennaio 2024, n. 2573
