Violenza sessuale aggravata di un paramedico nei confronti di una paziente
Nel caso di specie un paramedico di una casa di cura privata veniva condannato alle pene di legge per la violenza sessuale aggravata nei confronti di una paziente, appena uscita da un intervento chirurgico e ancora sotto anestesia, consistente in toccamenti della zona sovra-pubica e pubica con penetrazione con le dita in vagina.
Nella specie si è distinto tra la minorata difesa della paziente, che ha ritenuto assorbita nella fattispecie delittuosa dell’art. 609-bis c.p., comma 2, n. 1, e la circostanza di tempo dell’orario notturno, che ha sussunto sotto l’art. 61 c.p., n. 5.
La condizione di inferiorità fisica e psichica è concetto ampio che colpisce qualunque condizione di menomazione permanente o transeunte della vittima che sia strumentalizzata a fini sessuali.
Integrano tale condizione, a esempio, la disabilità mentale, a prescindere dall’esistenza di una vera e propria patologia, purchè il soggetto passivo versi in condizioni intellettive e spirituali di minore resistenza all’opera di coazione psicologica o di suggestione, anche se dovute ad un limitato processo evolutivo mentale e culturale (tra le più recenti, Sez. 3, n. 31776 del 13/07/2022, P., Rv. 283644-01 e n. 31512 del 14/09/2020, M., Rv. 280267-01, in un caso in cui la vulnerabilità dipendeva da credenze esoteriche); la subdola opera di persuasione o di ricatto morale dell’agente (Sez. 3, n. 6148 del 08/10/2020, dep. 2021, V., Rv. 281338-01 e n. 15412 del 20/09/2017, dep. 2018, C., Rv. 272549-01); l’abuso di alcol e stupefacenti (Sez. 3, n. 8981 del 05/12/2019, dep. 2020, H., Rv. 278401) che possono eventualmente anche annientare del tutto la percezione della violenza sessuale, come nel caso del dormiente (Sez. 3, n. 1183 del 23/11/2011, dep. 2012, E., Rv. 251203-01).
Per ciò che riguarda l’orario notturno è stato ritenuto che anche nella struttura sanitaria la notte è diversa dal giorno.
E’ notorio che, sebbene durante la notte sia garantita l’assistenza, il livello di controllo sociale da parte di tutti i frequentatori della struttura – personale sanitario, operatori delle pulizie, visitatori – sia nettamente inferiore se non nullo, per cui la notte ha certamente favorito il compimento della condotta criminosa.
La stessa Corte territoriale con motivazione sintetica ma sufficiente ha infatti osservato che gli altri pazienti ragionevolmente dormivano. Tale decisione è in linea con l’interpretazione avallata dalle Sezioni Unite, che, con la sentenza n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 – 01, hanno affermato che la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta “minorata difesa“, essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto.
Corte di Cassazione Penale, Sez. 3, sentenza 23 novembre 2023, n. 47018
