Relazione platonica e addebitabilità della separazione
L’addebito dell’infedeltà coniugale deve necessariamente sostanziarsi in rapporti sessuali o può rimanere in uno stadio precedente caratterizzandosi come relazione platonica?
“Una relazione extraconiugale, non connotata da rapporti sessuali, è idonea a configurare violazione del dovere di fedeltà ai fini dell’addebitabilità della separazione?”
“Ai fini dell’addebitabilità della responsabilità della separazione per violazione dell’obbligo di fedeltà, è sufficiente che la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge sia portata a conoscenza solamente dell’altro coniuge oppure è indispensabile che la stessa sia portata a conoscenza anche dell’ambiente sociale in cui i coniugi vivono?”
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’art. 151 cod. civ., non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.
Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno, in aderenza alle regole normative ed ai relativi principi giurisprudenziali, ineccepibilmente escluso che lo scambio interpersonale, extraconiugale, avesse potuto assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, quelli di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale da parte della moglie, traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignità e l’onore del marito, dal momento che il legame intercorso tra la moglie ed l’amante si era rivelato platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio di lei dell’eventuale infatuazione di lui.
Corte di Cassazione Civile sentenza 12 aprile 2013, n. 8929
