Quando le minacce non hanno seguito … Stalking?
Se le minacce non hanno seguito ovvero non si concretizzano in atti di violenza nei confronti della vittima si realizza il reato di stalking ex art. 612-bis cod. pen.?
Nel caso di specie un uomo condannato, in primo e secondo grado, per il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. commesso in danno dell’ex convivente, lamenta la mancanza di un turbamento nella persona che ha subito la sua condotta, e che le minacce non hanno avuto seguito. E a quest’ultimo riguardo sottolinea che avrebbe dovuto essere considerato che egli, pur abitando a soli 500 metri di distanza dal domicilio dell’ex convivente, non avrebbe mai posto in essere condotte violente in danno della stessa.
La Corte di legittimità nel ritenere prive di rilievo le circostanze che il ricorrente non si sarebbe reso conto del tenore gravemente minaccioso dei propri messaggi (asserzione che, peraltro, correttamente la pronuncia ha sottolineato essere rimasta indimostrata) e che non avrebbe poi dato corso alle stesse ponendo in essere atti di violenza nei confronti dell’ex convivente, ha sottolineato il principio, più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale nel delitto di atti persecutori l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa – potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione (v., ex ceteris, Cass., Sez. 1, n. 28682 del 25/09/2020, Rv. 279726 – 01; Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, Rv. 265230 – 01).
Corte di Cassazione penale, sez. feriale, sentenza n. 32376 del 2024
