Furto di legname
L’impossessamento di materiale legnoso configura il reato di furto aggravato di cui all’articolo 624 c.p. e articolo 625 c.p., n. 7
A tal fine si ravvisa l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede con riferimento al furto di un albero cresciuto spontaneamente nel fondo e non piantato dall’uomo.
Sulla base del principio, consolidatosi nella più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 7, non e’ necessaria la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, potendo tale esposizione derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dipendere dall’opera dell’uomo”, richiamando espressamente non soltanto talune delle sentenze della Corte che lo hanno affermato (Sez. 4, n. 11158 del 14/02/2019, Chiaravallotti, Rv. 275276; Sez. 5, n. 39222 del 30/06/2015, Meloni, Rv. 264870; Sez. 5, n. 3550 del 25/09/2014 – dep. 2015 – Caligiuri, Rv. 262843), ma anche le motivazioni poste dalla Corte a fondamento di tale principio.
Sebbene in passato si fosse configurato, nella giurisprudenza della Corte, un contrasto in ordine alla configurabilità della circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede allorquando tale esposizione derivi da una condizione originaria della cosa e non dipenda dall’opera dell’uomo (nel senso della non configurabilità della circostanza, nel caso considerato si erano espresse: Sez. 5, n. 18282 del 14/04/2014, Curiazio, Rv. 259885, con specifico riferimento a furto di alberi; Sez. 2, n. 35956 del 08/06/2012, Schettini, Rv. 253894), secondo il più recente – e ormai incontrastato – orientamento si ritiene integrata la circostanza aggravante in questione anche quando l’esposizione della cosa non dipenda da un comportamento volontario del titolare del bene (Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019 – dep. 2020, Trovato, Rv. 278798 in una fattispecie di sottrazione di frutti pendenti da alberi; Sez. 4, n. 11158 del 14/02/2019, Chiaravallotti, Rv. 275276; Sez. 5, n. 39222 del 30/06/2015, Meloni, Rv. 264870; Sez. 5, n. 3550 del 25/09/2014 – dep. 2015 – Caligiuri, Rv. 262843; Sez. 4, n. 26678 del 26/05/2009, Petino, Rv. 244801; Sez. 4, n. 16894 del 22/01/2004, Tassone, Rv. 228570), trattandosi di interpretazione maggiormente aderente al dettato normativo e alla ratio della norma.
L’interpretazione che ritiene configurabile la circostanza aggravante dell’esposizione a pubblica fede anche nel caso in cui tale esposizione non dipenda dall’”opera dell’uomo” (rectius: da un’azione o da un’omissione del possessore), bensì derivi da una “condizione originaria della cosa” ovvero da una “condizione naturale” del bene, si fonda, infatti, su una condivisibile lettura dell’articolo 625 c.p., n. 7, che valorizza la ratio della norma, individuata nella “necessità di garantire una piu’ idonea tutela ad un bene che non può essere adeguatamente protetto”, potendo tale necessità “derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dipendere dall’opera dell’uomo” (Sez. 5, n. 39222 del 30/06/2015, Meloni, Rv. 264870; Sez. 5, n. 3550 del 25/09/2014 – dep. 2015 – Caligiuri, Rv. 262843; Sez. 4, n. 16894 del 22/01/2004, Tassone, Rv. 228570).
Tale interpretazione è, peraltro, coerente con il dato letterale, stante il carattere neutro della parola “esposte”, che non esprime soltanto il participio passato di esporre, ma può essere usato anche come aggettivo e, quindi, con il riferimento ad uno stato e non ad un’azione. Tale stato del bene, comportandone un maggior pericolo di sottrazione, ne giustifica la tutela rafforzata anche se non e’ stato creato dall’uomo.
Sempre sotto il profilo dell’interpretazione letterale della disposizione si rileva che il fatto che l’esposizione alla pubblica fede sia ricollegata a fonti quali la necessità o la consuetudine o la destinazione non implica che tale esposizione debba necessariamente essere collegata all’opera dell’uomo “atteso che, salvo forse la consuetudine che presuppone un’abitualità di condotte dell’uomo perduranti nel tempo, la necessità e la destinazione possono ben essere compatibili con una condizione originaria, o acquisita, della cosa eventualmente utilizzata dall’uomo” (Sez. 5, n. 39222 del 30/06/2015, Meloni, Rv. 264870; Sez. 5, n. 3550 del 25/09/2014 – dep. 2015 – Caligiuri, Rv. 262843; Sez. 4, n. 16894 del 22/01/2004, Tassone, Rv. 228570).
Corte di Cassazione sentenza 1 luglio 2021 n. 25042
