Intercettazioni effettuate a carico dei familiari dell’indagato
Le intercettazioni effettuate a carico dei familiari dell’indagato o fra terzi rispetto alla persona indagata possono costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza?
Sulla base dei principi della giurisprudenza di legittimità e di merito «In tema di prove, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell’indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l’obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica» (Cass., Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Rv. 286150). Sul punto ai sensi dell’art. 192, comma 3, del codice di procedura penale è necessaria la valutazione delle dichiarazioni rese da coimputati o imputati in procedimenti connessi o collegati in relazione ad altri elementi di prova necessarie ai fini di una condanna.
Simili intercettazioni possono costituire anche solo degli indizi, a seconda del loro contenuto, risultando allora soggette ai normali criteri valutativi della loro gravità, precisione e concordanza (Cass., Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Rv. 278314, tra le molte).
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 1 n. 25209 del 2025
