Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale
Impugnazione della sentenza di assoluzione
Il giudice di appello che, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, intenda riformare la sentenza di condanna limitatamente alla configurabilità degli elementi circostanziali del reato, sulla base di una diversa valutazione del materiale probatorio, non è tenuto alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (Sez. 1, n. 6916 del 28/01/2022, Reci, Rv. 282658-01, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che, in riforma della sentenza di condanna, ha riconosciuto l’aggravante di cui all’art. 112, comma primo, n. 1), cod. pen. ed escluso le attenuanti generiche concesse, senza rinnovare l’istruttoria).
L’orientamento coesiste con quello richiamato dal ricorrente per il quale il giudice d’appello che intenda riformare la sentenza di condanna limitatamente alla configurabilità di una circostanza aggravante, esclusa in primo grado, in base al diverso apprezzamento delle prove dichiarative è tenuto a disporne la rinnovazione (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018-03).
Giova poi richiamare e ribadire che l’impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero comporta l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, previsto dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., ma «non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell’atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità»
(Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 – 02; conformi Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318 – 01; Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Prundaru, Rv. 276050 – 01).
Rileva, altresì, l’ulteriore principio affermato nel medesimo arresto, ossia che «ai fini della rinnovazione dell’istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per “motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa” devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell’attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una “diversa interpretazione” delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un “fatto” non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l’interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull’approccio valutativo del giudice, anch’esso pertanto mediato» (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 – 01).
Inoltre, secondo l’orientamento decisamente prevalente, «non sussiste l’obbligo di rinnovazione dell’assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudizio di appello abbia avuto come esito non la riforma dell’originaria sentenza di assoluzione, bensì la riqualificazione del fatto in un reato più grave di quello per il quale l’imputato era stato condannato dal primo giudice» (Sez. 5, n. 36824 del 13/07/2023, C., Rv. 284913 – 01; Sez. 6, n. 5769 del 27/11/2019, dep. 2020, Giorgi, Rv. 278210-01; Sez. 2, n. 38823 del 25/6/2019, Esposito, Rv. 277094-01; Sez. 3, n. 973 del 28/11/2018, dep. 2019, S., Rv. 274571-01; Sez. 6, n. 10584 del 30/01/2018, De Rubeis, Rv. 273742–01; Sez. 5, n. 32351 del 27/3/2018, K., Rv. 273574-01; Sez. 5, n. 54296 del 28/06/2017, Pesce, Rv. 272088–01; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D’Urso, Rv. 270109–01).
Risulta, allo stato, minoritario l’indirizzo difforme espresso, sostanzialmente, da Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 284579-03; Sez. 1, n. 29165 del 18/5/2017, H, Rv. 270280- 01; Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967-01 e Sez. 1, n. 53601 del 02/03/2017, Dantese, Rv. 271638-01.
E’ escluso, come ricordato da Sez. 5, n. 36824 del 2023, che una decisione peggiorativa per l’imputato debba necessariamente passare attraverso una rinnovazione dell’istruzione sol perché fondata su una diversa valutazione della prova dichiarativa. Va richiamato quanto condivisibilmente riportato da Sez. 2, n. 38823 del 2019 a proposito della giurisprudenza sovranazionale: «la Corte di Strasburgo ha limitato l’obbligo di rinnovazione, non senza distinguo, ai casi di ribaltamento della sentenza assolutoria effettuata dal giudice dell’impugnazione attraverso la rivalutazione dell’attendibilità dei testimoni su base cartolare, senza mai correlare in modo espresso e sistematico la necessità della rinnovazione all’aggravamento della qualificazione giuridica».
Come ricordato negli arresti citati, Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808-01 ha messo in evidenza che «la più recente giurisprudenza della Corte EDU ha ridimensionato il ruolo interpretativo della regola basata sulla prova determinante, introducendo un elemento di flessibilità rappresentato dal valore dell’equità complessiva del processo, affidando al giudice di apprezzare la consistenza di tutti quei contrappesi in grado di compensare, globalmente, le restrizioni delle prerogative difensive causate dall’utilizzazione di una prova non verificata in contraddittorio, prova capace di incidere sull’esito del giudizio».
L’arresto in esame ha, altresì, ricordato che «l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche dopo le modifiche introdotte dalla cd. Riforma Cartabia, impone l’obbligo di rinnovazione (ferma, comunque la facoltà di disporla, a norma dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.) solo nel caso di sentenza di proscioglimento resa in primo grado e non anche quando, il giudice del gravame, qualificando in peius i medesimi fatti, pervenga a un aggravamento della condanna già pronunziata in primo grado. L’appello, come peraltro sottolineato in motivazione da Sez. U, “D”, cit., non è configurato dal legislatore come vero e proprio gravame, ma come «mezzo di controllo della decisione di primo grado», complementare con la fase che lo precede e, pertanto, il legislatore, coerentemente, ha delimitato in secondo grado l’ambito di rinnovazione istruttoria, per cui, si conclude nella sentenza in commento, nell’ipotesi di diversa e più grave qualificazione del fatto, legittimamente effettuata dal giudice di appello a norma dell’art. 597, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. su impugnazione del pubblico ministero, non occorrerà procedere necessariamente alla rinnovazione dell’istruttoria, sia che si valuti la prova dichiarativa in senso conforme alla precedente valutazione, sia che ci si discosti da questa.
«La diversità delle due ipotesi assume rilievo solo al momento della verifica degli obblighi motivazionali» per cui, quando la diversa definizione giuridica dipenda da una differente valutazione delle prove, allora il giudice di appello dovrà offrire una motivazione puntuale e adeguata utile a delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e il vizio argomentativo sarà deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; quando, invece, le valutazioni delle prove dei giudici di primo e secondo grado siano tra loro sovrapponibili, ma la differente qualificazione giuridica trovi la sua ragion d’essere nella diversa soluzione di diritto adottata dal giudice di secondo grado, la motivazione adottata potrà essere censurata solo sotto il profilo della violazione di legge. Nel caso in cui invece il giudice di appello ricostruisca il fatto storico-naturalistico in termini diversi da quelli di cui all’imputazione e, quindi, la diversa definizione giuridica del fatto avvenga “a sorpresa” senza consentire all’imputato di difendersi, troverà applicazione lo strumento di tutela offerto dagli artt. 516, 521, comma 2, 522, 604, comma 1, 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e la sentenza sarà da considerarsi nulla».
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 871 del 2026
