Mutamento del fatto
Correlazione fra imputazione contestata e sentenza
Dalla giurisprudenza di legittimità è da tempo stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 – 01).
Da ciò, si ricava che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, perché il principio non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato: ciò risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 2, n. 38889 del 16/09/2008, Depau, Rv. 241446; Sez. 5, n. 3161 del 13/12/2007, dep. 2008, Piccione, Rv. 238345; richiamate da Sez. 5, n. 48677 del 06/06/2014, Napolitano, massimata su altro).
In motivazione, l’ultimo arresto ha evidenziato come tale impostazione imponga che la diversa qualificazione giuridica non avvenga “a sorpresa“, determinando conseguenze negative per l’imputato che, per la prima volta, e senza mai avere avuto la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali, al punto tale, cioè, da imporre una diversa e nuova definizione giuridica del fatto medesimo, rispetto a quanto contestato, in punto di fatto e di diritto, nell’imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato.
Quando, al contrario, la diversa qualificazione giuridica appare come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, stante la riconducibilità del fatto storico, di cui è stata dimostrata la sussistenza all’esito del processo e rispetto al quale è stato consentito all’imputato o al suo difensore l’effettivo esercizio del diritto di difesa, ad una limitatissima gamma di previsioni normative alternative, per cui l’eventuale esclusione dell’una comporta, inevitabilmente, l’applicazione dell’altra, non corrispondendo, in tale ipotesi, alla diversa qualificazione giuridica una sostanziale immutazione del fatto, questo, integro nei suoi elementi essenziali, può essere diversamente qualificato secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile.
L’orientamento descritto si colloca in termini di coerenza anche con i principi sovranazionali essendo stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte che «in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendo consentito all’imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione» (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093 – 01).
Pertanto, può essere proficuamente richiamato il principio generale sotteso all’affermazione per la quale l’accertamento, nel corso del processo, di una diversa forma di estrinsecazione della condotta concorsuale che integri la medesima figura di reato contestata non determina alcuna violazione né del contraddittorio, né del principio di correlazione tra accusa e sentenza, né dell’art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell’art. 111, secondo comma, Cost., e dell’art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, quando l’enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all’imputato sia desumibile dal complessivo contenuto della motivazione della sentenza e dalla contestazione – riferibile al capo di imputazione in senso stretto e a tutti gli atti conosciuti e conoscibili dall’imputato – purché l’imputato sia stato messo nelle condizioni di conoscere l’accusa e di esercitare le proprie difese, ed il fatto accertato sia omogeneo rispetto a quello contestato, ovvero ne costituisca uno sviluppo prevedibile (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654-01; Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, B., Rv. 269655-01: nell’affermare il principio indicato, la Corte ha escluso la violazione del diritto al contraddittorio in una fattispecie in cui l’imputato era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di cui all’art. 571 cod. pen., a fronte dell’originaria contestazione di maltrattamenti; Sez. 5, n. 48677 del 2014 cit.: la Corte ha escluso la violazione del diritto al contraddittorio in una fattispecie in cui l’imputato era stato condannato in primo grado per il reato previsto dall’art. 497-bis cod. pen. e in appello per quello previsto dagli artt. 482 e 477 cod. pen.).
Ciò perché la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice è assicurata pur quando l’imputato abbia comunque avuto modo di interloquire sul tema in una delle fasi del procedimento, ed in particolare anche nell’ipotesi in cui la diversa qualificazione giuridica abbia formato oggetto di discussione nel corso del procedimento (Sez. 1, n. 9091 del 18/02/2010, Di Gatti e altri, Rv. 246494-01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 871 del 2026
