Reato di acquisto di sostanza stupefacente
Dispositivo dell’art. 73 Testo unico stupefacenti
Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza in tema di perfezionamento del reato di acquisto di sostanza stupefacente, si consuma nel momento in cui è raggiunto il consenso tra venditore e acquirente, indipendentemente dall’effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo (vds., tra le tantissime, Sez. 2, n. 30374 del 16/05/2019, Bonarrigo, Rv. 276981 – 01, nonché Sez. 1, n. 20020 del 04/04/2013, Nettuno, Rv. 256030 – 01).
Inoltre, è utile tener presente che, tra le condotte illecite descritte nella norma incriminatrice di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rientra anche quella di intermediazione, che è ricompresa nella condotta del “procurare ad altri“, con la quale si intende punire l’attività illecita di chi agisce al fine di provocare l’acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi, perfezionandosi il reato nel momento in cui l’agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, sempre che ne abbia la disponibilità, pur mediata (cfr. Sez. 6, n. 46367 del
11/10/2023, S., Rv. 285882 – 01, nonché Sez. 6, n. 37177 del 08/07/2008, Mosca, Rv. 241205 – 01).
Corte di Cassazione Sez. Terza Penale, Sentenza n.9571 del 12/03/2026
