Reato di favoreggiamento personale al fine di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso
Per quanto concerne la sussistenza dell’aggravante di aver commesso il reato di favoreggiamento personale al fine di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso è opportuno richiamare i principi consolidati della giurisprudenza in tema di accertamento della compagine associativa cui si riferisce l’aggravante, di configurabilità della circostanza per l’aiuto al capoclan latitante, e di coefficiente psicologico necessario.
Con riguardo al primo aspetto, secondo l’orientamento stabilmente affermato in giurisprudenza, ai fini del riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203, e ora di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., anche in assenza di formale contestazione del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., il giudice può effettuare una valutazione incidentale circa la sussistenza di una compagine associativa, accertando, nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica tale aggravante, se ricorra l’agevolazione dell’attività del sodalizio in funzione e nell’interesse del quale l’agente ha tenuto la condotta illecita (cfr., per tutte, Sez. 2, 11118 del 20/12/2022, dep. 2023, Casamonica, Rv. 284339 – 01, e Sez. 3, n. 8505 del 14/01/2021, Rinzivillo, Rv. 281163 – 01).
E, in coerenza con questa impostazione, si può ritenere ammissibile anche un accertamento incidentale sul ruolo assunto nel clan dal latitante favorito.
Relativamente al secondo profilo, costituisce indirizzo ampiamente consolidato quello secondo cui, in tema di favoreggiamento personale, è configurabile l’aggravante dell’agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell’autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall’arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall’intenzione di favorire anche l’associazione (vds., tra le tante: Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, Barbato, Rv. 281522 -02; Sez. 6, n. 32386 del 28/03/2019, Salvato, Rv. 276475 – 01; Sez. 2, n. 37762 del 12/05/2016, Viglianisi, Rv. 268237 – 01).
Né occorre la dimostrazione di un’attività di stabile aiuto a sottrarsi alle ricerche dell’autorità. Invero, si è precisato che il delitto di favoreggiamento personale aggravato dalla finalità di agevolazione di un’associazione di tipo mafioso si distingue da quello di concorso esterno in un sodalizio di tal genere, in quanto il soggetto agente si limita, nel delitto-fine, ad aiutare, in modo episodico, un associato ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle sue ricerche, diversamente dal concorrente esterno che, pur se non inserito stabilmente nella consorteria, opera sistematicamente in collegamento con gli associati per depistare le indagini finalizzate a reprimere l’attività dell’associazione o a perseguire i partecipi, così fornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione e del rafforzamento dell’associazione medesima (così, segnatamente, Sez. 6, n. 41479 del 25/09/2025, La Rosa, Rv. 289053 -01).
Infine, per quanto concerne il contenuto dell’elemento psicologico necessario per l’integrazione della fattispecie aggravatrice, è sufficiente richiamare l’insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui la circostanza aggravante dell’aver agito al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chiocchini, Rv. 278734 – 01).
Corte di Cassazione Sez. Terza Penale, Sentenza n.9571 del 12/03/2026
