Archiviazione per particolare tenuità del fatto
Se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l’opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell’articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e 5.
L’art. 411 comma 1-bis cod. proc. pen. stabilisce che: “[…] Se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta.“
Il comma richiamato – introdotto dal D.lgs. 28/2015 – prevede che, a fronte di una richiesta di archiviazione proposta dal Pubblico ministero per particolare tenuità del fatto, l’indagato nel presentare l’atto di opposizione esprima “le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta.”
La espressione utilizzata dalla norma rimanda evidentemente ad un interesse della parte ad ottenere una decisione in senso a lui più favorevole.
Se questo appare evidente nell’ipotesi in cui l’interesse è quello di dimostrare l’insussistenza del reato, può tuttavia ravvisarsi egualmente un interesse rilevante e oggetto di tutela laddove la decisione più favorevole che si intende ottenere consenta di evitare l’iscrizione nel casellario giudiziale, quale effetto dell’archiviazione disposta per particolare tenuità del fatto.
Al riguardo, infatti, le Sezioni unite della Corte di legittimità hanno chiarito che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, ferma restando la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione. (S.U. n. 38954 del 30/05/2019, PM c. De Martino, Rv. 276463).
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 5265 del 2025
