Causa di non punibilità. Applicabilità ai reati con una condotta abituale o reiterata
La causa di non punibilità non è applicabile ai reati con una condotta abituale o reiterata, a mente dell’art. 131- bis, comma terzo, cod. pen.
Reato di molestia
Premesso che, secondo il costante orientamento di legittimità, il reato di molestia di cui all’art. 660 cod. pen. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri (Cass., Sez. 1, n. 3758 del 07/11/2013 dep. 2014), generalmente esso è caratterizzato reiterazione dei comportamenti, sicché, in tale evenienza, deve ritenersi escluso dal novero dei reati per i quali opera la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., non può essere applicata ai reati necessariamente abituali e a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica» (Cass., Sez. 7, n. 13379 del 12/01/2017)
Causa di non punibilità. Applicabilità ai reati con una condotta abituale o reiterata
Delitto di stalking
D’altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in relazione al delitto di stalking caratterizzato dalla reiterazione di condotte moleste, che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., non può essere applicata ai reati integrati da condotte plurime, abituali e reiterate, la cui integrazione richiede la reiterazione della
condotta tipica, ostativa “ex lege” al giudizio sulla tenuità ex art. 131-bis cod. pen., senza necessità di esplicita motivazione (Sez. 5, n. 14845 del 28/02/2017).
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 1 n. 1523 del 2019