Oltraggio a pubblico ufficiale e Resistenza a un pubblico ufficiale
Dispositivo dell’art. 341 Codice Penale (abrogato dall’art. 18, L. 25 giugno 1999, n. 205) e Dispositivo dell’art. 337 Codice Penale
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Il criterio distintivo tra il reato di cui all’art. 337 e quello previsto dall’art. 341 cod. pen., è costituito dallo scopo della minaccia: nel primo caso, essa è diretta ad impedire od ostacolare il compimento di un atto proprio delle funzioni del pubblico ufficiale, nel secondo caso, invece, costituisce una semplice manifestazione di disprezzo e di disistima, diretta a ledere l’onore e il prestigio del pubblico ufficiale medesimo (Cass., Sez. 6, n. 2716 del 10/01/1997).
Si afferma che quando il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale non è diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell’ufficio, ma sia solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione ad incidere sull’attività dell’ufficio o del servizio, la condotta non integra il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., ma i reati di ingiuria e di minaccia, aggravati dalla qualità delle persone offese (cfr., fra le altre, Cass., Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015).
Si è tuttavia sottolineato come il reato di ingiuria non rimanga assorbito in quello di resistenza a pubblico ufficiale, rispetto al quale ha diversa oggettività giuridica e non costituisce elemento costitutivo, anche nel caso in cui la condotta ingiuriosa sia diretta allo scopo di opporsi all’azione del pubblico ufficiale, essendo tale intenzione irrilevante ai fini dell’integrazione dell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 594 cod. pen., che invece si riduce alla consapevolezza del soggetto agente di utilizzare espressioni socialmente interpretabili come offensive (Sez. 5, n. 49478 del 09/10/2013).
Se l’ingiuria, quindi, è del tutto scissa dal compimento dell’atto da parte del pubblico ufficiale e sia invece espressione di volgarità e di un comportamento latamente minaccioso, essa non concorre ad integrare la fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen., ma se la condotta ingiuriosa è finalizzata allo scopo di opporsi all’azione del pubblico ufficiale essa non è assorbita nel reato di resistenza.
Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale
Dispositivo dell’art. 651 Codice Penale
Considerazioni simili devono essere compiute quanto alla contravvenzione prevista dall’art. 651 cod. pen, avendo la Corte di cassazione già affermato in maniera condivisibile, ed in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame, che il reato previsto dall’art. 651 cod. pen. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l’una all’altra, se considerate in concreto. (sez. 6, n. 47585 del 10/12/2007; Sez. 6, n. 39227 del 30/05/2013).
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 6 n. 39980 del 2018