Danno da perdita del rapporto parentale
Secondo principio ormai consolidato nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del singolo caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale dovrebbe ordinariamente essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie (cfr., p. es., Cass. n. 10579/2021).
Va peraltro rammentato che la scelta equitativa anche tra più tabelle rimane affidata alla discrezionalità del giudicante, essendo il concreto esito dell’equità incluso nel potere accertatorio del merito (cfr. in un caso affine, da ultimo, Cass. n. 27321/2025).
Peraltro, l’applicazione tabellare deve (nel caso concreto) essere sempre sorretta da una specifica e adeguata motivazione che ne illustri appunto i dati rinvenuti. In particolare occorre fondatamente evidenziare come occorre mettere in relazione gli elementi rilevanti ai fini di tale calcolo (età, convivenza, presenza di altri congiunti, etc.) e secondo i valori desumibili dalle aggiornate tabelle di Milano, con l’adozione del metodo di calcolo a punti; oltre all’obbligo del giudice di merito in termini motivazionali.
Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 5677, del 12 marzo 2026.
