Diniego dell’applicazione dell’istituto della messa alla prova

Diniego dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova Programma di trattamento e Pubblicazione di foto Trasferimento del lavoratore subordinato Modifica del programma Trasferimento del lavoratore contratto preliminare ad effetti anticipati Espressioni denigratorie Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento Impugnazione avverso la sentenza di estinzione del reato Incapacità naturale Messa Medico del lavoro Abbandono della casa coniugale Messa alla prova presentata nel giudizio di secondo grado Spese a carico dell'usufruttuario L'ordinanza Pettegolezzo Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il diniego dell’applicazione dell’istituto della messa alla prova da parte del giudice investito della richiesta.

Nel caso di specie il giudice ha dichiarato il diniego dell’applicazione dell’istituto della messa alla prova, nonostante il risarcimento del danno in favore della parte civile, sulla base della personalità dell’imputato, desumibile dalle precedenti condotte penali, sebbene in alcune fattispecie era intervenuta sentenza di assoluzione.

Inoltre, in relazione al diniego dell’istituto della messa alla prova il giudice, motivando adeguatamente sul punto, ha ritenuto inadeguato il programma di trattamento ed insufficienti le modalità di prestazione del lavoro di pubblica utilità, avendo riguardo, quali parametri di valutazione, agli indici dettati dall’art. 133 C.p. (in tal senso, Cass. Sez. 3 55511/2017; Cass. Sez. 4. n. 33260/2019).

Come si legge all’art. 464 quater C.p.P., infatti, il giudice adotta l’ordinanza di messa alla prova “se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 C.p.P., ..”  e inoltre, “la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati “.

Ne consegue che uno dei presupposti fondamentali per disporre la sospensione del processo e la messa alla prova sia la verifica dell’idoneità del programma di trattamento da parte del giudice, unitamente alla verifica che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. Inoltre, il giudice, qualora lo ritenga opportuno, può anche modificare il programma di trattamento, ma con il consenso dell’imputato.

L’apprezzamento negativo del giudice si è basato, dunque, non già sul presupposto che non vi fosse stato il risarcimento in favore delle parti civili, ma sulla personalità dell’imputato desunta dal certificato del casellario giudiziale e sulle precedenti condotte penali sebbene in alcune fattispecie era intervenuta sentenza di assoluzione.

Corte di Cassazione Sent. Sez. 2 Num. 21840 Anno 2020

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