La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il diniego dell’applicazione dell’istituto della messa alla prova da parte del giudice investito della richiesta.
Nel caso di specie il giudice ha dichiarato il diniego dell’applicazione dell’istituto della messa alla prova, nonostante il risarcimento del danno in favore della parte civile, sulla base della personalità dell’imputato, desumibile dalle precedenti condotte penali, sebbene in alcune fattispecie era intervenuta sentenza di assoluzione.
Inoltre, in relazione al diniego dell’istituto della messa alla prova il giudice, motivando adeguatamente sul punto, ha ritenuto inadeguato il programma di trattamento ed insufficienti le modalità di prestazione del lavoro di pubblica utilità, avendo riguardo, quali parametri di valutazione, agli indici dettati dall’art. 133 C.p. (in tal senso, Cass. Sez. 3 55511/2017; Cass. Sez. 4. n. 33260/2019).
Come si legge all’art. 464 quater C.p.P., infatti, il giudice adotta l’ordinanza di messa alla prova “se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 C.p.P., ..” e inoltre, “la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati “.
Ne consegue che uno dei presupposti fondamentali per disporre la sospensione del processo e la messa alla prova sia la verifica dell’idoneità del programma di trattamento da parte del giudice, unitamente alla verifica che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. Inoltre, il giudice, qualora lo ritenga opportuno, può anche modificare il programma di trattamento, ma con il consenso dell’imputato.
L’apprezzamento negativo del giudice si è basato, dunque, non già sul presupposto che non vi fosse stato il risarcimento in favore delle parti civili, ma sulla personalità dell’imputato desunta dal certificato del casellario giudiziale e sulle precedenti condotte penali sebbene in alcune fattispecie era intervenuta sentenza di assoluzione.
Corte di Cassazione Sent. Sez. 2 Num. 21840 Anno 2020