La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente l’immediata esecutività della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Nel caso di specie, a seguito di patteggiamento, veniva disposta la sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità e l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca.
Ciò posto, va rilevato come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte affermato che, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada, il giudice è tenuto a quantificare la durata della sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre l’eventuale confisca del veicolo, ove sia di proprietà dell’imputato; contestualmente deve però ordinare la sospensione dell’efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità (Cass., Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018; già prima Cass., Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017).
Infatti, ove lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità abbia esito positivo dovrà essere dichiarata l’estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione della patente di guida e revocata la confisca.
Si è osservato che l’immediata esecutività della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di rendere vani gli effetti della successiva riduzione della metà della predetta sanzione amministrativa, dati i tempi fisiologici di fissazione della nuova udienza necessaria per la dichiarazione dell’estinzione del reato. Milita, a favore di tale tesi, il testo della norma in parola secondo cui, nell’ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con “ripristino” di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente. Il significato del termine “ripristino” presuppone che, in epoca anteriore, l’efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida sia stata sospesa.
Corte di Cassazione Sent. Sez. 4 n. 10013 Anno 2022